Cassazione Civile, Ordinanza n. 24685/2022 del 11/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, a seguito di accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, aveva rideterminato per l’anno 2005 un maggior reddito d’impresa con conseguenti maggiori IRPEF, IVA e IRAP. La CTR Lombardia aveva accolto solo parzialmente l’appello del contribuente, riducendo la percentuale di ricarico dal 61,16% al 50% in considerazione del fenomeno dei saldi e richiamando anche un precedente relativo all’annualità successiva. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con un unico motivo formalmente ricondotto agli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo: l’inesistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo; l’erroneità della percentuale di ricarico applicata, che a suo dire non avrebbe dovuto superare il 25% e comunque non teneva conto che il maggior ricarico riguardava i nuovi arrivi e non le rimanenze; l’errore della CTR nell’indicare come 50% anziché 40% la percentuale applicata in altro giudizio per l’annualità 2006. L’Agenzia eccepiva anche l’inammissibilità del ricorso per cumulo eterogeneo di vizi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il cumulo nello stesso motivo dei vizi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. non fosse di per sé causa di inammissibilità, purché le doglianze fossero chiaramente distinguibili; tuttavia ha rilevato che gran parte delle censure si risolveva nella riproposizione di questioni di merito non scrutinabili in cassazione. Nel merito, ha confermato la legittimità dell’accertamento induttivo, poiché la genericità dei dati sugli scontrini, l’impossibilità di ricostruire le rimanenze finali e l’inadeguato raggruppamento delle merci per categorie omogenee rendevano le scritture inattendibili e giustificavano l’uso dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e delle presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza. Quanto alla percentuale di ricarico, la Corte ha ritenuto le contestazioni inammissibili perché dirette a sollecitare una diversa valutazione del fatto. Anche l’asserito errore della CTR sulla percentuale applicata nel giudizio relativo al 2006 è stato reputato inidoneo a fondare un vizio di legittimità, trattandosi comunque di una motivazione sorretta da più rationes autonome. Il ricorrente è stato condannato alle spese e sono stati dati gli ulteriori presupposti per il versamento del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il cumulo nello stesso motivo di doglianze di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo non determina automaticamente l’inammissibilità, se le censure sono chiaramente distinguibili; restano però inammissibili le doglianze che si risolvono in una mera richiesta di riesame del merito.
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
L’incompletezza o inattendibilità delle scritture contabili, derivante anche dall’omessa o inadeguata indicazione delle rimanenze e dalla genericità dei dati fiscali, legittima l’accertamento induttivo puro e il ricorso a presunzioni anche non assistite dai requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
art. 15, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
L’omessa indicazione e valorizzazione delle rimanenze per categorie omogenee ostacola il controllo contabile e integra un indice di inattendibilità delle scritture.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è ammissibile un motivo che cumuli più profili di censura solo se essi risultano chiaramente separabili; resta invece inammissibile la doglianza che maschera una richiesta di rivalutazione del merito.
- L’accertamento induttivo puro è legittimo quando la contabilità del contribuente sia resa inattendibile da carenze nella tenuta delle scritture, specie in tema di rimanenze e di classificazione delle merci.
- L’omessa o inadeguata indicazione delle rimanenze finali per quantità e valore, oppure il loro insufficiente raggruppamento in categorie omogenee, può giustificare presunzioni semplici non qualificate ai fini dell’accertamento tributario.
- La contestazione della percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio o confermata dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se mira solo a ottenere un diverso apprezzamento del materiale probatorio.
- L’errore su un singolo elemento motivazionale non determina cassazione se la decisione è sorretta da ulteriori rationes autonome e sufficienti.
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