Cassazione Civile, Ordinanza n. 16854/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un sollecito di pagamento n. 16480 emesso dal Comune per la TARI relativa all’anno 2014 nei confronti di una società. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto parzialmente l’appello del Comune. In cassazione il Comune ha proposto tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo la carenza dell’onere probatorio in capo alla società intimata; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, deducendo che la quota fissa della TARI sarebbe sempre dovuta indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti; (3) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 649, l. 27 dicembre 2013, n. 147. Successivamente il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso. Ha richiamato il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale ricettizio che, se notificato o comunicato alle parti costituite con il visto dei difensori, determina l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; in difetto di tali formalità, la rinuncia è comunque indice del venir meno dell’interesse e conduce all’inammissibilità. Nel caso concreto, poiché la società intimata non si era costituita, la rinuncia non richiedeva comunicazione e ha determinato l’estinzione del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre precisato che l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
primo comma, n. 5; primo comma, n. 3
Richiamato solo come parametro dei motivi di ricorso per omesso esame di fatto decisivo e per violazione di legge.
art. 6 d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
Invocato dal ricorrente per sostenere che la parte fissa della tariffa TARI sarebbe comunque dovuta indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti.
art. 1, comma 649, l. 27 dicembre 2013, n. 147
Invocato dal ricorrente quale norma asseritamente violata in tema di TARI.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata con le formalità richieste, comporta l’estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma di inserimento della disciplina dell’ulteriore contributo unificato richiamata nel ragionamento della Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale e ricettizio che non richiede l’accettazione della controparte, ma per produrre l’estinzione del processo deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai rispettivi difensori con visto.
- Se la controparte non si è costituita, la rinuncia al ricorso non richiede comunicazione e determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
- In assenza delle formalità richieste, la rinuncia è comunque indice del venir meno dell’interesse ad agire in cassazione e può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché si tratta di prelievo tributario di stretta interpretazione e la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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