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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24914/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare del 22 marzo 1999, nell'ambito della quale il trasferimento di alcuni immobili era stato formalmente documentato per un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito. La controparte venditrice ha dedotto l'esistenza di una controdichiarazione sottoscritta contestualmente all'atto, dalla quale risultava che il prezzo reale era superiore a quello dichiarato e ha chiesto l'accertamento della simulazione relativa nonché la condanna al pagamento del saldo prezzo. In primo grado la domanda di simulazione era stata rigettata per il rilievo che la controdichiarazione non fosse stata sottoscritta da tutte le parti del contratto. La corte territoriale, invece, ha accolto la domanda ritenendo che la controdichiarazione sia un atto di accertamento, non negoziale, che può provenire anche da una sola parte, purché sia quella contro il cui interesse è redatta. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) omesso esame del fatto decisivo relativo alla coevità dell'accordo simulatorio e alla sua provenienza da tutte le parti contraenti; 2) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata consegna/sottoscrizione della controdichiarazione da parte di una delle parti; 3) omesso esame e violazione degli artt. 1414, comma 2, 2697 e 2733 c.c., nonché degli artt. 115, 228 e 229 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di elemento essenziale della vendita quale il prezzo, l'accordo simulatorio avrebbe richiesto il consenso di tutti i partecipi e che la prova scritta sarebbe mancata nei confronti della comproprietaria non firmataria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, osservando che il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto alle anomalie motivazionali radicali e non ricorre quando la corte di merito abbia comunque esaminato il profilo della coevità e della provenienza della controdichiarazione. Sul piano sostanziale, la Corte ha ribadito che il procedimento simulatorio richiede un accordo simulatorio tra tutte le parti del negozio apparente, ma la controdichiarazione è solo uno strumento probatorio e non un elemento essenziale del meccanismo simulato: essa può essere anche unilaterale, non deve necessariamente essere coeva all'atto simulato e, nei rapporti tra le parti, è idonea a provare la simulazione se proviene dalla parte contro il cui interesse è redatta. È stata quindi ritenuta corretta la decisione di merito che aveva valorizzato la controdichiarazione sottoscritta dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    il vizio motivazionale è oggi limitato alle sole anomalie motivazionali estreme, non essendo più censurabile la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione

  • L. 134/2012

    ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 1414, comma 2, c.c.

    richiamato in tema di simulazione relativa dell'atto di compravendita e di prova dell'accordo simulatorio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale norma sul riparto dell'onere della prova nella dimostrazione della simulazione

  • art. 2733 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla confessione e alla prova dei fatti rilevanti

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove

  • art. 228 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla confessione della parte

  • art. 229 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla confessione della parte

  • art. 2722 c.c.

    la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale

    la prova del prezzo effettivamente pattuito, in quanto elemento essenziale del contratto, deve risultare per iscritto tra le parti

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    il rigetto del ricorso comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio di simulazione, l'accordo simulatorio, che deve risultare dalla partecipazione di tutte le parti del negozio apparente, va tenuto distinto dalla controdichiarazione, la quale è un mezzo di prova dell'intesa simulatoria e non un elemento costitutivo del fenomeno simulato.
  • La controdichiarazione può avere natura anche unilaterale: ai fini probatori è sufficiente che provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta, senza necessità della sottoscrizione di tutti i partecipi al negozio simulato.
  • La controdichiarazione non deve necessariamente essere coeva al contratto simulato; ciò che rileva è la sua idoneità a documentare il disegno simulatorio tra le parti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando la motivazione manchi nei suoi connotati essenziali o presenti anomalie radicali, non già quando si contesti la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • La pattuizione occulta sul prezzo di una compravendita immobiliare, incidendo su un elemento essenziale del contratto, deve essere provata per iscritto nei rapporti tra le parti, restando soggetta alle limitazioni legali alla prova testimoniale.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneOnere della prova

Testo integrale

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