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Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 5961 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

B.C. aveva presentato cinque domande di rimborso dell’IRPEF versata dal 1995 al 2002, sostenendo che l’imposta fosse stata calcolata in misura indebita sui canoni dell’immobile. In primo grado gli era stato riconosciuto il rimborso per i versamenti dal 1996 al 2002; la CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia, accogliendo in parte l’appello dell’Agenzia, aveva escluso il rimborso per i versamenti del 1999 e per gli acconti del 2000. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha contestato che l’istanza presentata il 31 maggio 2000 al Centro Servizi di Milano, ritenuto incompetente rispetto all’Ufficio delle imposte dirette di Brescia, potesse formare il silenzio-rifiuto o impedire la decadenza; ha inoltre contestato l’applicazione del termine di 48 mesi ai versamenti per i quali il precedente termine di 18 mesi era già scaduto prima dell’entrata in vigore della legge che lo aveva ampliato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse: l’Agenzia aveva censurato la validità dell’istanza ai fini della formazione del silenzio-rifiuto, ma non aveva impugnato l’autonoma ragione della decisione secondo cui l’istanza era comunque idonea a impedire la decadenza. Ha invece accolto il secondo motivo: l’istanza presentata a un organo incompetente può impedire la decadenza soltanto se questa non si era già verificata quando l’istanza è stata presentata. L’estensione da 18 a 48 mesi introdotta dalla legge n. 133 del 1999, in vigore dal 18 maggio 1999, non ha efficacia retroattiva e non riapre termini già scaduti. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR Lombardia, anche per la regolazione delle spese. Non è quindi stato definito in via definitiva il diritto del contribuente ai singoli rimborsi.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1

    Non appare, invero, revocabile in dubbio che il diritto del contribuente al recupero delle imposte sui redditi indebitamente versate postula che i relativi rapporti non si siano ancora esauriti e che, pertanto, la domanda ad organo incompetente ha l'effetto di impedire la decadenza solo a condizione che detta decadenza non sia già intervenuta al momento della presentazione della stessa domanda di rimborso.

    La domanda di rimborso indirizzata a un ufficio incompetente può impedire la decadenza, ma solo se il termine non era già scaduto al momento della presentazione.

  • Legge n. 133 del 1999, art. 1, comma 5

    La norma della L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5, che ha amplificato il termine di decadenza già stabilito per la domanda di rimborso, se entrata in vigore allorchè il termine originario era già spirato, non vale, infatti, a prolungarlo, così da evitare la decadenza non essendo dotata, tale norma, espressamente o implicitamente, di efficacia retroattiva.

    L’estensione del termine di rimborso da 18 a 48 mesi opera per i termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge; non fa rivivere un diritto già decaduto.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    È richiamato quale parametro processuale per la denuncia in cassazione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    È richiamato in relazione alla formulazione del quesito di diritto posto a conclusione del primo motivo di ricorso.

Massime di principio

  • La presentazione di un’istanza a un ufficio incompetente non è necessariamente irrilevante: può salvaguardare il termine di decadenza, ma soltanto se il diritto non era già decaduto quando l’istanza è stata presentata.
  • Una legge che allunga un termine di decadenza non riapre, in assenza di una previsione retroattiva, i termini già scaduti prima della sua entrata in vigore.
  • In cassazione, un motivo è inammissibile per difetto di interesse se non attacca un’autonoma ragione della decisione che, da sola, è sufficiente a sostenerla.

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