Cassazione Civile, Ordinanza n. 22328/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente, titolare di attività di amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi, aveva impugnato plurimi avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2011-2014, emessi a seguito di PVC della Guardia di Finanza che aveva contestato prelievi di somme di competenza dei condomini e la conseguente imputazione di guadagni di provenienza illecita. Dopo un primo ciclo processuale con rinvio per vizio del contraddittorio, la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione. In cassazione la contribuente ha dedotto un unico motivo, denunciando nullità della sentenza o del procedimento ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992: secondo la ricorrente, la CTR non avrebbe rilevato che l'Agenzia, producendo numerosi documenti in appello, aveva ampliato illegittimamente il thema decidendum e introdotto nuove eccezioni e tematiche, in violazione del divieto di domande/eccezioni nuove nel grado di appello tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che nel processo tributario l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, con il solo limite delle preclusioni di cui all'art. 32 e del divieto di nuove domande o eccezioni in senso stretto ex art. 57. Ha quindi condiviso la valutazione della CTR, secondo cui la produzione documentale dell'Ufficio era una mera integrazione istruttoria riferita ai medesimi fatti già oggetto di accertamento e non introduceva nuove domande o eccezioni in senso tecnico. Il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
divieto di allegazione di nuove domande o eccezioni
Nel processo tributario preclude in appello solo le nuove domande e le nuove eccezioni in senso stretto; non impedisce la mera integrazione istruttoria sui medesimi fatti controversi.
ammette la produzione di nuovi documenti in appello
La norma speciale prevale sulla disciplina generale dell'art. 345, comma 3, c.p.c. e consente la produzione di nuovi documenti anche se già disponibili prima, nel rispetto dei limiti specifici del rito tributario.
venti giorni liberi prima dell'udienza
Costituisce il limite temporale alla produzione documentale in appello nel processo tributario.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Esprime il principio di specialità del rito tributario rispetto al processo civile ordinario.
La disciplina processuale civile ordinaria è recessiva rispetto alla disciplina speciale tributaria in tema di produzione documentale in appello.
proposta di definizione anticipata
La Corte richiama il procedimento camerale accelerato e la facoltà della parte di opporsi alla proposta.
Giustifica la condanna al pagamento di una somma ulteriore e di una somma in favore della cassa delle ammende in presenza dei presupposti indicati dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è in linea di principio ammissibile, anche se i documenti erano già disponibili in precedenza, perché opera la disciplina speciale dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992.
- Il divieto di nuove domande o eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 riguarda soltanto le eccezioni in senso tecnico e non impedisce l'integrazione probatoria su fatti già compresi nel thema decidendum.
- La produzione documentale in appello non determina di per sé ampliamento del thema decidendum quando i documenti sono riferiti ai medesimi fatti posti a fondamento dell'atto impositivo e del contenzioso originario.
- Nel rito tributario la disciplina speciale prevale sulla regola generale del processo civile in materia di nuove prove in appello.
- In caso di ricorso rigettato, la parte soccombente può essere condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, anche alle sanzioni pecuniarie ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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