Cassazione Civile, Ordinanza n. 13125/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha richiesto l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'annualità 2014, oltre interessi e sanzioni, nei confronti di un soggetto che agiva in proprio e quale ex socio amministratore e legale rappresentante di una società cessata, operante come centro di trasmissione dati per la raccolta di scommesse per conto di un bookmaker estero privo di concessione sul canale fisico. L'Ufficio, a fronte della mancata collaborazione del contribuente e della mancata esibizione di documentazione contabile, ha determinato la base imponibile in via induttiva. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della legge n. 220 del 2010, sostenendo che la disciplina interpretativa del 2010 non sarebbe applicabile ai CTD collegati alla rete Stanleybet e che l'attività svolta non sarebbe imponibile; 2) violazione dell'art. 56 TFUE, dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, dell'art. 112 c.p.c., con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE e di sollevare questioni di legittimità costituzionale; 3) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e dello Statuto del contribuente, assumendo la presenza di obiettiva incertezza normativa tale da escludere le sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la norma interpretativa del 2010 definisce, ai fini tributari, il presupposto soggettivo dell'imposta unica includendo chiunque gestisca, anche per conto terzi e anche telematicamente, scommesse raccolte sul territorio nazionale, senza che rilevi la mancanza di concessione o l'eventuale irrilevanza penale dell'attività. Ha respinto il secondo motivo osservando che la questione sulla compatibilità con l'art. 56 TFUE era già stata risolta dalla CGUE, che ha escluso profili di discriminazione o ostacolo alla libertà di prestazione dei servizi, e che non ricorrevano i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale o per la rimessione alla Corte costituzionale. Ha respinto anche il terzo motivo rilevando che, per l'annualità 2014, dopo la norma interpretativa del 2010, non sussiste più un'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e, in applicazione dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Il presupposto soggettivo dell'imposta unica riguarda chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, anche per conto terzi e anche se ubicato all'estero, secondo la norma interpretativa del 2010.
art. 1, comma 64, legge 13 dicembre 2010, n. 220
Richiamato quale parte del contesto di regolazione e controllo del settore del gioco.
art. 1, comma 66, legge 13 dicembre 2010, n. 220
Norma di interpretazione autentica dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998; non introduce un prelievo sanzionatorio, ma definisce l'ambito soggettivo dell'imposta unica e prevede la solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata.
art. 56 TFUE
Non osta a una normativa nazionale che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti nello Stato membro e, in solido, i bookmaker esteri loro mandanti, quando il prelievo si applica indistintamente a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio nazionale.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia implicitamente rigettato le domande o le istanze con la decisione adottata.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è dovuto quando la questione interpretativa è già stata chiarita in modo esaustivo dalla CGUE; non può essere richiesto per ottenere un riesame della precedente decisione europea.
artt. 3, 53 e 97 Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute non rilevanti o non manifestamente fondate nel caso concreto.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di esimenti dalle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L'incertezza normativa oggettiva esclude la punibilità solo se, dopo un corretto procedimento interpretativo, risulti impossibile individuare con sicurezza la norma applicabile; per l'annualità successiva al 2010 tale incertezza è esclusa.
art. 10, comma 4, legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato come base dell'esimente per incertezza normativa oggettiva.
art. 10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato insieme alle norme sull'incertezza normativa oggettiva.
art. 10, comma 4, legge 27 luglio 2000, n. 212
Indicato nel ricorso come norma invocata per l'esclusione delle sanzioni; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti applicativi.
art. 1, comma 644, lett. g), legge 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizione sopravvenuta e riferita a un diverso contesto normativo, ritenuta non applicabile all'annualità 2014 oggetto di accertamento.
Utilizzato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di somme ulteriori quale conseguenza della definizione conforme alla proposta e della valutazione di abuso del processo/difesa.
Configurato come strumento di definizione accelerata delle pendenze di legittimità e di dissuasione di condotte processuali prive di giustificazione.
Richiamato dall'istante per la richiesta di pubblica udienza, poi disattesa.
Richiamato in via subordinata per la decisione del giudizio dopo l'opposizione alla proposta di definizione anticipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
Invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze eurounitarie nel complesso.
Massime di principio
- La norma di interpretazione autentica in materia di imposta unica sulle scommesse individua il soggetto passivo in chiunque gestisca la raccolta, anche per conto di terzi e anche tramite rete telematica, senza che la mancanza di concessione o la diversa qualificazione penale dell'attività escludano l'obbligazione tributaria.
- Ai fini della soggettività passiva del tributo, il centro di trasmissione dati che svolga attività di intermediazione e gestione della raccolta partecipa comunque al presupposto d'imposta, insieme al bookmaker mandante, secondo un regime di solidarietà paritetica.
- L'art. 56 TFUE non impedisce a uno Stato membro di assoggettare a imposta le scommesse raccolte sul proprio territorio da operatori nazionali ed esteri, quando il prelievo opera in modo indistinto e non introduce discriminazioni fondate sul luogo di stabilimento.
- Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata definita in modo chiaro ed esaustivo dalla giurisprudenza europea, poiché non può essere usato per sollecitare una revisione della decisione già resa.
- L'esimente per obiettiva incertezza normativa nelle sanzioni tributarie richiede un'incertezza oggettiva e insuperabile sul contenuto precettivo della norma; tale condizione non è configurabile per annualità successive all'entrata in vigore della norma interpretativa che abbia chiarito il regime.
- La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando la decisione di merito abbia comunque preso posizione, anche implicitamente, sulle istanze o eccezioni proposte dalla parte.
- Le questioni di legittimità costituzionale o di diritto unionale non possono essere accolte se formulate in modo astratto o su disposizioni sopravvenute non applicabili al periodo d'imposta controverso.
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