Cassazione Penale, Ordinanza n. 22781/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per il tentativo di introdurre sostanza stupefacente all'interno di un istituto di pena, in relazione al reato di cui agli artt. 56 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. In sede di legittimità ha dedotto due motivi: con il primo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo ha contestato la penale responsabilità. La Corte ha rilevato che il secondo motivo era inammissibile perché la questione non era stata dedotta in appello, dove era stata lamentata solo l'applicabilità dell'esimente della tenuità del fatto. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato, perché si risolveva nella riproposizione di valutazioni di merito già esaminate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato la gravità dell'offesa e la pericolosità della condotta, desunta dal tentativo di introdurre droga in carcere, circostanza ritenuta di per sé incompatibile con la particolare tenuità, pur a fronte dell'esiguità del dato ponderale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla responsabilità per difetto di devoluzione in appello e manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, confermando indirettamente la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
richiamato per qualificare il tentativo del reato contestato
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma sostanziale posta a base della condanna per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti
il motivo di ricorso è inammissibile se la relativa questione non è stata dedotta in appello
la particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando, per modalità concrete, gravità dell'offesa e pericolosità della condotta, l'offesa non sia modesta
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere proposti per la prima volta motivi che non siano stati devoluti al giudice d'appello; la violazione del requisito di specifica devoluzione comporta l'inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del comportamento: possono escluderla la gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato, le modalità esecutive del fatto e la pericolosità della condotta, anche se il dato quantitativo della sostanza è esiguo.
- Nel contesto dei reati in materia di stupefacenti, il tentativo di introdurre droga in un istituto penitenziario è, di per sé, indice di significativa offensività e può impedire il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
- La doglianza che si limiti a riproporre in cassazione una diversa lettura dei fatti già vagliati e motivatamente disattesi dal giudice di merito non è idonea a superare il vaglio di legittimità, quando la motivazione impugnata risulti congrua e non manifestamente illogica.
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