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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24013/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cooperativa)

La controversia

Una società cooperativa aveva insinuato al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria un credito di euro 76.570,46 per prestazioni rese (manutenzione di pompe, tubazioni e vasche), chiedendo che il credito fosse ammesso in prededuzione ai sensi dell’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/2003, oltre che con privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. Il Tribunale di Milano aveva respinto l’opposizione allo stato passivo, confermando l’ammissione in chirografo e negando sia la prededuzione sia il privilegio. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003 e dell’art. 3 Cost., sostenendo che la prededuzione dovrebbe spettare anche quando la prestazione sia resa a una società del gruppo, purché funzionalmente collegata allo stabilimento strategico nazionale; 2) violazione dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 347/2003, assumendo che la disciplina di favore per le imprese del gruppo comprenda anche la prededuzione sostanziale e non solo le norme processuali; 3) violazione dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. e dell’art. 82, comma 3-bis, d.l. n. 69/2013, deducendo che il requisito dell’attestazione/revisione cooperativa non sarebbe indispensabile e che il privilegio può essere provato anche altrimenti. La Corte ha respinto i primi due motivi, ritenendo la prededuzione applicabile solo al creditore che abbia reso prestazioni necessarie alla debitrice che gestisce direttamente uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con interpretazione restrittiva di norma eccezionale; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l’art. 82, comma 3-bis, d.l. n. 69/2013 opera solo nel concordato preventivo e introduce una presunzione relativa, non una presunzione assoluta, sicché la mancanza della revisione cooperativa non preclude la prova aliunde dei requisiti per il privilegio. Il decreto è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione per nuovo esame sul privilegio e per le spese.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi del ricorso, confermando il diniego della prededuzione perché la società debitrice destinataria della prestazione non era la soggetto che gestiva direttamente lo stabilimento di interesse strategico nazionale e perché la disciplina eccezionale non può estendersi alle società del gruppo prive del requisito soggettivo. Ha invece accolto il terzo motivo: la norma sul privilegio delle cooperative di produzione e lavoro non impone, fuori dal concordato preventivo, la necessaria prova della revisione o della sua richiesta come condizione esclusiva; essa vale come presunzione relativa nel solo ambito concordatario. Conseguentemente il decreto è stato cassato in relazione al solo capo concernente il privilegio e la causa rinviata al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per accertare in concreto la sussistenza dei requisiti del privilegio e regolare anche le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Norma processuale richiamata per l’opposizione allo stato passivo della procedura concorsuale.

  • art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003

    Prevede una prededuzione speciale ed eccezionale per crediti relativi a prestazioni necessarie a risanamento, sicurezza e ambiente, ma solo se la debitrice ammessa alla procedura gestisce direttamente almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 347/2003

    "alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma"

    La Corte esclude che la disposizione estenda alle società del gruppo le norme sostanziali di favore come la prededuzione; l’estensione riguarda la disciplina procedurale, non l’attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti soggettivi.

  • art. 1 d.l. n. 207/2012

    Individua, tramite d.P.C.M., gli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; tale requisito deve riferirsi alla debitrice stessa.

  • art. 2751-bis, n. 5, c.c.

    Il privilegio per i corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti dalle cooperative di produzione e lavoro richiede l’effettiva correlazione al lavoro dei soci e la prevalenza del loro apporto lavorativo; non basta la sola natura cooperativa.

  • art. 82, comma 3-bis, d.l. n. 69/2013

    Opera solo nel concordato preventivo e introduce una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo ai fini del privilegio, non una presunzione assoluta né una condizione esclusiva di prova.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato per distinguere presunzioni assolute e relative: la norma in esame viene letta come presunzione relativa, che inverte l’onere della prova ma consente prova contraria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come regola generale dell’onere della prova, derogata solo in via presuntiva dalla disciplina speciale.

  • art. 2740 c.c.

    Citato per evidenziare il carattere eccezionale e derogatorio della prededuzione speciale.

  • art. 45 Cost.

    Usato per escludere che il riconoscimento della tutela privilegiata alle cooperative possa prescindere dagli opportuni controlli sulla mutualità.

  • art. 85 c.p.c.

    La rinuncia al mandato del difensore non produce effetti nei confronti della controparte in assenza di nomina di nuovo difensore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale in cassazione richiamata in apertura.

Massime di principio

  • La prededuzione prevista per i crediti verso imprese in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale ha natura eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente: i suoi presupposti soggettivi e oggettivi devono ricorrere in capo alla specifica debitrice verso la quale il credito è vantato.
  • Non è sufficiente, ai fini della prededuzione speciale, il collegamento di gruppo con un’impresa che gestisca direttamente lo stabilimento strategico, né il vantaggio indiretto che la prestazione possa arrecare all’impianto: conta la diretta destinazione della prestazione alla debitrice qualificata.
  • La disciplina di cui all’art. 3, comma 3, d.l. n. 347/2003 non consente di estendere alle società del gruppo prive del requisito soggettivo le norme sostanziali di favore previste per la procedura della società che gestisce lo stabilimento strategico.
  • Il privilegio delle cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. richiede comunque la prova della pertinenza del credito al lavoro dei soci e della prevalenza del loro apporto rispetto a quello dei non soci; la qualifica cooperativa, da sola, non basta.
  • L’art. 82, comma 3-bis, d.l. n. 69/2013 introduce, per il solo concordato preventivo, una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo ai fini del privilegio: in mancanza della revisione o della sua richiesta, il privilegio può ancora essere provato con altri mezzi.
  • Una presunzione legale di favore, se non opera, non può tradursi in un pregiudizio per la parte beneficiata: la sua mancata attivazione elimina la semplificazione probatoria, ma non esclude la prova dei requisiti sostanziali con ogni mezzo.
  • Nel valutare il privilegio, il giudice non può sostituire alla verifica concreta dei presupposti fattuali una presunzione di tipo assoluto non prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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