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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32009/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in Cassazione la sentenza della commissione tributaria di secondo grado che, in parziale accoglimento degli appelli, aveva confermato solo in parte gli accertamenti per maggiori ricavi emessi nei confronti di una società e, per trasparenza, dei soci, con recupero di imposte dirette, IRAP, IVA, oltre interessi, sanzioni, contributi previdenziali e addizionali. La controversia originava da un accertamento relativo all'anno d'imposta 2014 fondato, secondo l'Ufficio, su incongruenze emerse in alcuni rapporti con i clienti. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione; 2) violazione delle norme sulle prove e sulle presunzioni per avere la CTR annullato gli atti sulla base di dichiarazioni scritte di terzi rese dopo la verifica fiscale, che l'Ufficio riteneva inidonee o comunque non utilizzabili come prova della pretesa difensiva dei contribuenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era esistente, comprensibile e sufficiente a superare il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che le dichiarazioni di terzi sono utilizzabili nel processo tributario come elementi indiziari e che la CTR le aveva correttamente valutate come indizi, verificandone gravità, precisione e concordanza in relazione alle operazioni contestate. Il ricorso incidentale condizionato dei contribuenti è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale. Le spese sono state regolate secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza, ma ritenuto non violato poiché la motivazione era sufficiente.

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la motivazione apparente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità della sentenza; la Corte ha affermato che il minimo costituzionale era rispettato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione, ritenuta soddisfatta dalla sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato come vizio denunciato per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per denunciare la violazione delle norme sulla prova e sulle presunzioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel passaggio sul sindacato di legittimità sulla motivazione, limitato al minimo costituzionale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del materiale indiziario.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ribadito i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto che la CTR ne avesse fatto corretta applicazione.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per contestare l'utilizzo delle dichiarazioni di terzi; la Corte ha confermato che tali dichiarazioni sono ammissibili come indizi nel processo tributario.

  • art. 6 CEDU

    richiamato a sostegno dell'ammissibilità delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario, in funzione del diritto di difesa e del giusto processo.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato quale base del principio di parità delle armi nel processo tributario.

  • art. 3 Cost.

    richiamato come fondamento del principio di uguaglianza richiamato nella disciplina del contraddittorio e della parità delle armi.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il requisito del minimo costituzionale della motivazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi sono ammissibili e utilizzabili come elementi indiziari, non come prova legale vincolante, e il giudice deve valutarle nel contesto dell'intero compendio probatorio.
  • Un indizio può fondare il convincimento del giudice solo se presenta i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la valutazione di tali requisiti è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei criteri legali.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non sono più deducibili in cassazione censure di mera insufficienza o contraddittorietà logica.
  • Il giudice tributario può valorizzare le dichiarazioni di clienti o di terzi sia a favore dell'Ufficio sia a favore del contribuente, purché ne verifichi attendibilità e collocazione nel quadro complessivo degli elementi di causa.
  • La ricostruzione presuntiva del maggior reddito deve poggiare su elementi specifici e analitici riferiti alle singole operazioni contestate, non su affermazioni generiche o astratte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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