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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21063/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La parte privata aveva proposto domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 dinanzi alla Corte d'appello, in relazione alla durata irragionevole di un procedimento penale definito con sentenza di assoluzione. Dopo una prima fase monitoria e una precedente cassazione con rinvio, il giudice di rinvio aveva riconosciuto solo in parte l'indennizzo, liquidandolo in euro 600 per ogni anno di ritardo oltre la durata ragionevole, per complessivi euro 4.200, e aveva poi confermato tale decreto in sede di opposizione, compensando le spese. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto: (1) violazione degli artt. 324 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse ridotto, rispetto al decreto monocratico, il periodo di eccedenza della durata ragionevole senza che ciò fosse stato impugnato e con conseguente giudicato interno; (2) nullità per difetto di motivazione e violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2, comma 2-bis, 2-ter e 2-bis, contestando che la Corte avesse modificato i calcoli senza spiegare l'iter logico e avesse liquidato il quantum senza indicare criteri e parametro annuo; (3) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, e degli artt. 2056, 1223 e 1227 c.c., censurando l'esclusione del danno patrimoniale derivante dalla protrazione del sequestro penale di somme; (4) censura sulle spese, poi rimasta assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendoli infondati perché l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89 del 2001 non è un mezzo di impugnazione limitato ai motivi del decreto monocratico ma uno strumento pienamente devolutivo sulla fondatezza della domanda; inoltre ha ritenuto sufficiente una motivazione sintetica del decreto, non essendo ravvisabile alcuna anomalia motivazionale rilevante, e ha considerato insindacabile in sede di legittimità la scelta del moltiplicatore annuo nei limiti del vizio motivazionale. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il danno patrimoniale dedotto non poteva essere escluso in astratto dal novero dei pregiudizi indennizzabili, dovendosi verificare in concreto se fosse conseguenza immediata e diretta della durata irragionevole secondo una normale sequenza causale. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno sul punto della durata eccedente la ragionevole durata

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare una pronuncia oltre i limiti del devoluto e comunque una mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato come parametro per le censure di nullità per violazione del procedimento e difetto di motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale sulla equa riparazione e sul danno patrimoniale

  • L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1

    riconosce l'indennizzo per il pregiudizio derivante dalla non ragionevole durata del processo; il danno patrimoniale è risarcibile se conseguenza immediata e diretta della violazione

  • L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare i criteri di liquidazione dell'indennizzo

  • L. n. 89 del 2001, art. 2-ter

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare i criteri di liquidazione dell'indennizzo

  • L. n. 89 del 2001, art. 2-bis

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare i criteri di liquidazione dell'indennizzo

  • L. n. 89 del 2001, art. 5-ter

    l'opposizione avverso il decreto monocratico realizza il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria e non è un'impugnazione a critica vincolata

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per il criterio di liquidazione del danno patrimoniale in via equitativa e secondo le regole del risarcimento

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il requisito della conseguenza immediata e diretta del danno risarcibile

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nel quadro delle regole sulla causalità e sulla riduzione del danno

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    indicato come unico spazio di sindacato in cassazione sulla misura e sui criteri di determinazione dell'indennizzo, nei limiti del vizio motivazionale

  • art. 2, comma 2, L. n. 89 del 2001

    il decreto può essere motivato in forma sintetica, indicando i criteri posti a base del giudizio

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione avverso il decreto monocratico in materia di equa riparazione, il giudizio è pienamente devolutivo sulla fondatezza della domanda e non è confinato ai motivi di censura formulati contro il provvedimento iniziale.
  • Il decreto che liquida l'equa riparazione per irragionevole durata del processo può essere motivato sinteticamente, purché consenta di percepire le ragioni della decisione e i criteri seguiti dal giudice; non è necessario un percorso argomentativo analitico se la motivazione rende comprensibile il decisum.
  • La scelta del moltiplicatore annuo e, più in generale, la quantificazione dell'indennizzo per irragionevole durata rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo entro i limiti del vizio di motivazione.
  • Il danno patrimoniale da equa riparazione non va escluso in astratto dal novero dei pregiudizi indennizzabili: occorre verificare in concreto se esso sia conseguenza immediata e diretta della durata irragionevole, secondo una normale sequenza causale.
  • L'onere di allegare e provare il pregiudizio patrimoniale resta a carico del ricorrente, ma il giudice deve esaminare la riconducibilità causale del danno alla violazione del termine ragionevole prima di negarne la liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

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