Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28202/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società, dopo aver riportato perdite nei periodi d'imposta 2010-2012, aveva presentato interpello disapplicativo per sottrarsi al regime delle società non operative ex art. 30 l. n. 724/1994, deducendo l'esistenza di situazioni oggettive ostative al conseguimento dei ricavi e del reddito. Poiché il diniego dell'Ufficio non era autonomamente impugnabile e il sistema dichiarativo dell'epoca non consentiva una comunicazione efficace dell'avvio dell'interpello, la contribuente aveva indicato in dichiarazione il reddito minimo presunto, omettendo il versamento, così da ricevere un atto impositivo impugnabile. La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 era stata impugnata, ma la CTR aveva ritenuto che la compilazione del quadro dichiarativo rendesse vincolato l'accertamento e superflua ogni prova in giudizio circa la disapplicazione della disciplina. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 e dell'art. 2, comma 36-decies, d.l. n. 138/2011, sostenendo che la possibilità di provare le condizioni oggettive ostative non è preclusa dal mancato avvio o dall'esito infruttuoso dell'interpello e non è impedita dalla dichiarazione del reddito minimo presunto; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello sufficiente a superare il minimo costituzionale ex art. 111 Cost., ma ha accolto il primo motivo. Ha affermato che, in tema di società di comodo, la mancata attivazione dell'interpello disapplicativo non preclude al contribuente di provare nel giudizio contro l'atto impositivo la sussistenza delle situazioni oggettive che rendono impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito e che legittimano la disapplicazione della presunzione di non operatività. Tale prova è ammissibile anche quando l'atto impugnato sia una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, perché essa costituisce il primo e unico atto di manifestazione della pretesa tributaria ed è impugnabile anche nel merito. La Corte ha inoltre osservato che la dichiarazione del reddito minimo presunto non vale a cristallizzare l'accertamento né a impedire il sindacato giudiziale sul rapporto tributario sottostante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 30 l. n. 724/1994

    La disciplina delle società non operative consente al contribuente di dimostrare la sussistenza di oggettive situazioni che rendono impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito, ai fini della disapplicazione della presunzione di operatività.

  • art. 2, comma 36-decies, d.l. n. 138/2011

    La previsione conferma l'assoggettamento delle società che riportano perdite per tre periodi d'imposta al regime di non operatività, ma non esclude la prova contraria delle condizioni oggettive ostative.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato costituisce, nel caso concreto, il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente ed è quindi impugnabile anche per questioni di merito.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L'atto impugnato, essendo il primo e unico atto impositivo, può essere contestato anche per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente a rendere intelligibile la ratio decidendi e a escludere la nullità per motivazione apparente.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario il contribuente può sempre contestare nel merito la pretesa impositiva e provare l'assenza dei presupposti sostanziali dell'imposta, anche se in precedenza non ha attivato o non ha utilmente concluso un interpello disapplicativo previsto da una disciplina antielusiva.
  • Il diniego di interpello disapplicativo, quando non sia autonomamente impugnabile, non consuma né preclude il diritto di difesa del contribuente nel successivo giudizio avverso l'atto impositivo.
  • La cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, se costituisce il primo atto con cui la pretesa tributaria è resa nota al contribuente, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per contestare il merito della pretesa.
  • Il giudice tributario non è vincolato alla sola verifica formale dell'atto, ma deve accertare il rapporto tributario sostanziale sottostante, consentendo la prova contraria rispetto alle presunzioni legali poste dall'ordinamento.
  • La compilazione della dichiarazione in modo coerente con il reddito minimo presunto non impedisce, di per sé, al contribuente di far valere in giudizio le ragioni che escludono l'applicazione della disciplina delle società non operative.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.