Cassazione Civile, Sentenza n. 12132/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 3 maggio 2011 e ordinato la reintegrazione e risarcimento. Questione centrale: violazione dell'obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro, ossia l'obbligo di verificare l'esistenza in azienda di posizioni analoghe nelle quali ricollocare il lavoratore prima di procedere al licenziamento; contestazione della valutazione dei fatti da parte della Corte d'appello in relazione a dimissioni di due area manager e successive assunzioni da parte di altra società del gruppo (Duca di Salaparuta), nonché della ricostruzione del processo di riorganizzazione aziendale e dell'intenzione della società di non sostituire i dimissionari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Illva Saronno S.p.A., respingendo la richiesta di riforma della sentenza di rinvio. Di conseguenza è confermata la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinato la reintegrazione e il risarcimento per il periodo indicato. La Cassazione ha ritenuto che il ricorso mirasse a una diversa valutazione dei fatti già esaminati e introducesse nuovi elementi non ammissibili in questa sede; ha inoltre confermato i principi secondo cui il datore di lavoro ha l'onere di provare l'assenza di posizioni analoghe al momento del licenziamento e che deve tener conto di posizioni che si renderanno disponibili in arco temporale immediatamente successivo se ne era a conoscenza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio (liquidate in euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori) e all'eventuale versamento aggiuntivo previsto dall'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Disciplina l'obbligo del datore di lavoro, nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore in posizioni equivalenti (repêchage). La Corte ha richiamato l'onere probatorio del datore di lavoro in merito all'inesistenza di tali posizioni.
Attribuisce l'onere della prova; la Corte ha precisato che l'onere di provare l'assenza di posizioni lavorative equivalenti grava sul datore di lavoro e la violazione dell'art. 2697 sussiste solo se il giudice ha erroneamente attribuito l'onere a parte diversa.
Principio generale di diligenza nella conduzione dell'attività contrattuale; la Corte lo ha richiamato unitamente al dovere di correttezza e buona fede nel valutare la ricollocabilità del lavoratore.
Principio di buona fede e correttezza nei contratti; utilizzato dalla Corte per affermare che il datore di lavoro deve comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'accertare la disponibilità di posizioni equivalenti.
codice di procedura civile, art. 115
Regola i limiti dell'attività istruttoria del giudice e l'uso della prova. La Corte ha chiarito che la censura su art.115 può riguardare solo l'uso di prove non introdotte dalle parti o fatti della scienza personale del giudice, non la normale valutazione delle prove.
codice di procedura civile, art. 116
Consente al giudice di motivare la diversa valutazione delle prove proposte dalle parti; la Corte ha ricordato che il merito nella valutazione probatoria spetta al giudice di merito.
codice di procedura civile, art. 360 primo comma n. 3
Fonte delle censure per violazione di legge dedotte in cassazione; la Corte ha valutato i motivi ex art.360 e ritenuto che si trattasse di diverso apprezzamento dei fatti o di introduzione di nuovi fatti, non di questione di diritto impugnabile con successo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (commi 1 bis e 1 quater)
Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo dovuto dalla ricorrente in caso di specifiche condizioni processuali.
Massime di principio
- In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro ha l'onere della prova di dimostrare l'assenza, al momento del licenziamento e per un congruo periodo successivo, di posizioni equivalenti per la ricollocazione del lavoratore.
- Il datore di lavoro deve valutare non solo le posizioni attualmente libere, ma anche quelle che si renderanno disponibili in un arco temporale immediatamente successivo alla comunicazione del licenziamento, se ne era a conoscenza; la conoscenza di imminenti disponibilità rende necessario tenerne conto prima di procedere al recesso.
- La circostanza di assunzioni successive o di passaggi in altra società del gruppo può costituire elemento probatorio rilevante sul mancato rispetto dell'obbligo di repêchage, specialmente se tali fatti erano o divennero noti al datore di lavoro in tempo utile.
- La valutazione delle prove e dei fatti è principalmente di competenza del giudice di merito; la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutare i fatti salvo vizi di diritto o introdurre nuovi fatti non allegati in precedenza.
- La codatorialità o l'appartenenza al gruppo sono elementi indiziari e non determinanti di per sé; vanno valutati nel complesso insieme ad altri elementi (conoscenza datoriale, assunzioni successive, tempistica) per accertare la buona fede del datore di lavoro.
- Dal punto di vista processuale, in cassazione non è ammesso l'apporto di nuovi fatti o documenti non già dedotti nei gradi di merito; le censure devono riguardare violazioni di norme di diritto ben configurabili.
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