Cassazione Civile, Sentenza n. 12107/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo favorevole a Sannino. La domanda di revocazione si fondava sull'allegato rinvenimento, successivo alla pronuncia impugnata, di una autodichiarazione del lavoratore attestante l'avvenuto pagamento del TFR relativo al periodo 12/02/2001-31/12/2008 da parte del precedente datore di lavoro cedente, per cui la società sosteneva che le somme ingiunte non fossero dovute. Il ricorso invocava un errore materiale o di fatto (citando l'art. 625 bis c.p.p.), senza però indicare contenuto e data certa del rinvenimento del documento né le condizioni che giustificherebbero la revocazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, tra l'altro, che: era stato proposto appello avverso la decisione del Tribunale (quindi non si era nella fattispecie di revocazione per decadenza del termine d'appello ai sensi dell'art. 396 c.p.c.), il ricorso non ha allegato le condizioni necessarie per utilizzare lo strumento della revocazione, vi è un inesatto richiamo a norme del codice di procedura penale (art. 625 e 625 bis c.p.p.) e una assoluta carenza di specificità circa la data del rinvenimento e il contenuto del documento invocato. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.000,00 per compensi e Euro 200,00 per spese, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. È stata altresì rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 23 comma 8‑bis D.L. 28/10/2020 n.13 conv. L. 18/12/2020 n.176
Richiamata in sede processuale per annotare il deposito di conclusioni scritte da parte del P.M.; nessun rilievo decisorio sostanziale rispetto al merito del ricorso.
Il ricorrente ha invocato questa norma (relativa agli errori di fatto nel processo penale) in modo inappropriato; la Corte ha rilevato l'erroneità del richiamo e la carenza argomentativa in merito all'applicabilità.
Richiamo non comprensibile e improprio: la Corte segnala la assoluta carenza delle ragioni invocate in relazione a tale norma, essendo norma del processo penale non pertinente al rimedio invocato in sede civile.
La Corte osserva che non si configurava la fattispecie di revocazione prevista dall'art. 396 c.p.c. (revocazione per decadenza del termine d'appello), dal momento che era stato effettivamente proposto appello contro la decisione del Tribunale.
art. 13 comma quater d.P.R. n.115/2002
art. 13 comma quater d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sui diritti di cancelleria.
Massime di principio
- La revocazione è uno strumento eccezionale e deve essere proposta solo quando sono indicate e provate le condizioni specifiche che la giustificano (es. errore di fatto dimostrabile, documenti nuovi rinvenuti con data certa e contenuto chiaro).
- Quando è stato proposto appello, difficilmente trova spazio una revocazione basata su presunti documenti nuovi: va verificato se sussiste la fattispecie di cui all'art. 396 c.p.c.; in assenza di ciò l'appello resta la via ordinaria di impugnazione.
- Non sono ammesse invocazioni generiche di norme processuali non pertinenti (es. norme del processo penale) senza spiegazione della loro rilevanza: il ricorso deve rispettare il principio di specificità.
- Il ricorrente deve indicare con precisione la data di scoperta del documento, il contenuto del documento stesso e fornire, se possibile, prove sul momento del rinvenimento; l'assenza di tali elementi comporta l'inammissibilità.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il principio di soccombenza comporta la condanna alle spese e l'eventuale obbligo di versare contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa vigente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 8 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12127/2023 del 08/05/2023
- Sentenza lavoro · 8 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12132/2023 del 08/05/2023
- Sentenza lavoro · 8 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12147/2023 del 08/05/2023
- Sentenza lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12277/2023 del 09/05/2023
- Sentenza lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12276/2023 del 09/05/2023
- Sentenza lavoro · 9 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12273/2023 del 09/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →