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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12127/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I lavoratori hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata fruizione dei riposi giornalieri e settimanali (anni 2006-2012) previsti dai Regolamenti comunitari (CEE 3820/1985 e CE 561/2006). Questioni principali: (i) applicabilità della normativa comunitaria rispetto alla disciplina nazionale (legge 138/1958, d.lgs. 66/2003) per un'impresa che operava in regime di monopolio; (ii) caso di turni 'misti' con corse sia inferiori sia superiori ai 50 km e criterio di applicazione (prevalenza o anche una sola tratta >50 km nel turno); (iii) ammissibilità e valore probatorio di conteggi/documenti prodotti in appello; (iv) prova e quantificazione del danno non patrimoniale per usura psicofisica, anche tramite presunzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società confermando la sentenza della Corte d'Appello. Principali punti decisionali: (i) il regolamento CE n. 561/2006 si applica alle imprese di trasporto su strada che operano nel territorio dell'Unione anche se in regime di monopolio; (ii) l'eccezione per i veicoli in servizio regolare il cui percorso non supera i 50 km riguarda solo i veicoli adibiti in via esclusiva a tali corse: pertanto, per veicoli/turni 'misti' l'applicazione del regolamento è possibile quando nel turno è effettuata almeno una tratta superiore a 50 km (interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE); (iii) la Corte d'appello ha legittimamente escluso i nuovi conteggi prodotti tardivamente in appello per ragioni di ammissibilità e rilevanza; (iv) la Corte ha riconosciuto, sulla base di presunzioni e della giurisprudenza di legittimità, l'esistenza del danno da usura psicofisica per la prolungata mancata fruizione dei riposi e lo ha quantificato sulla base dei criteri praticati dal contratto per lo straordinario; (v) le censure della società che chiedevano la riconsiderazione di elementi di fatto sono state ritenute inammissibili o infondate. La società è stata condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 561/2006

    "Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale."

    Il regolamento ha portata applicativa ampia: si applica ai servizi di trasporto su strada nell'UE per stabilire tutele minime; l'esenzione per percorsi <=50 km riguarda soltanto veicoli adibiti esclusivamente a tali percorsi; per veicoli/turni misti l'esclusione non opera se nel turno è svolta almeno una tratta >50 km.

  • Regolamento (CEE) n. 3820/1985

    Richiamato come normativa comunitaria antecedente e integrata dal Reg. 561/2006; la disciplina comunitaria complessiva sui tempi di guida/riposo è applicabile e rilevante ai fini della tutela dei conducenti e della sicurezza stradale.

  • Legge n. 138/1958

    Normativa nazionale sui riposi dei lavoratori mobili autoferrotranvieri richiamata dalla società come prevalente, ma la Corte ha ritenuto che la normativa comunitaria sia direttamente applicabile e prevalente per i casi rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti comunitari.

  • D.lgs. n. 66/2003

    Riferimento alla disciplina nazionale sull'orario di lavoro; non ostacola l'applicazione diretta delle disposizioni comunitarie che tutelano i conducenti nei casi previsti dai regolamenti.

  • C.C.N.L. Autoferrotranvieri 27/11/2000

    Richiamato in relazione ai criteri di misurazione dell'orario e al trattamento economico; la Corte ha ritenuto che l'applicazione del regolamento comunitario sia compatibile e che la quantificazione del danno possa fare riferimento a parametri contrattuali (es. disciplina dello straordinario) in assenza di elementi migliori.

  • Articoli del codice civile e di procedura civile (citati nella doglianza: artt. 2059, 2087, 1223, 2727, 2729, 2697 c.c.; artt. 416, 437, 195, 132 c.p.c.)

    Ricorrevano contestazioni sulla prova del danno e sull'onere probatorio nonché sulla motivazione della Corte territoriale e sulla ammissibilità/valore delle prove peritali e dei documenti; la Corte di legittimità ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi in materia di onere della prova e motivazione, e non ha accolto le censure che facevano riferimento a valutazioni di merito.

Massime di principio

  • I regolamenti UE sui tempi di guida e riposo si applicano direttamente alle imprese di trasporto su strada operative nel territorio dell'UE anche se operano in regime di monopolio; il mercato nazionale/monopolio non esenta dall'applicazione.
  • L'esclusione per i percorsi 'inferiori a 50 km' riguarda solo i veicoli adibiti esclusivamente a tali percorsi; se in un turno è effettuata anche una sola tratta >50 km (o il veicolo è impiegato promiscuamente), la normativa comunitaria può trovare applicazione.
  • Gli interpelli ministeriali non vincolano il giudice quando la fattispecie concreta è diversa da quelle esaminate negli interpelli.
  • L'onere di provare la fruizione dei riposi compensativi grava sul datore di lavoro; in mancanza di prova contraria il giudice può assumere presunzioni e riconoscere il danno da usura psicofisica.
  • Documenti e nuovi conteggi prodotti tardivamente in grado di appello possono essere esclusi per irrilevanza o inammissibilità se non pertinenti ai motivi di appello; è importante produrre prove per tempo e coerentemente con le censure svolte.
  • La Cassazione sindaca i profili di diritto e non la valutazione di merito: le contestazioni che richiedono nuova valutazione fattuale sono, generalmente, inammissibili.
  • La quantificazione del danno non patrimoniale per mancati riposi può essere basata su presunzioni e, in mancanza di elementi migliori, su criteri contrattuali (es. retribuzione per lavoro straordinario).

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