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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12277/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso concerne il diritto al rimborso delle spese per l'uso del mezzo proprio. I fatti: la sede di lavoro convenuta era Rovereto; dalla primavera 2014 la società ha creato un piazzale a Sommacampagna e, con un accordo aziendale del 13 maggio 2014 con la RSU, ha previsto un emolumento di euro 11,50 per i lavoratori che parcheggiavano a Sommacampagna nei giorni indicati. Ceku, autista, era stato comandato a prestare servizio a Sommacampagna e ha usato la propria auto percorrendo circa 61,2 km per viaggio; ha chiesto il rimborso chilometrico per l'uso del mezzo proprio. La Corte d'Appello ha ritenuto applicabile l'art. 28 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni (indennità di uso di mezzo di trasporto), avendo accertato che lo spostamento a Sommacampagna era eseguito su direttiva aziendale e nell'interesse dell'azienda, e che l'emolumento aziendale era in realtà qualificabile come compenso per lavoro straordinario e non come rimborso spese. La Corte ha liquidato i rimborsi secondo le tabelle ACI. In Cassazione l'azienda ha contestato la qualificazione del tempo di spostamento come orario di lavoro e l'applicabilità dell'art. 28, nonché l'interpretazione dell'accordo aziendale; la Corte di Cassazione ha però confermato che l'art. 28 si applica alla fattispecie: la norma attribuisce l'indennità al lavoratore che usa un mezzo di trasporto e può comprendere il caso del dipendente comandato a recarsi, per ragioni funzionalmente connesse al lavoro, in luogo diverso dalla sede pattuita. La Cassazione ha inoltre ritenuto che l'accordo aziendale non escludesse il diritto al rimborso e che la qualificazione dell'emolumento come retribuzione straordinaria è valutazione di merito, non sindacabile in cassazione salvo vizi ermeneutici non dimostrati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Arcese Trasporti S.p.A., confermando la sentenza della Corte d'Appello di Trento che aveva riconosciuto a Ceku il diritto al rimborso per l'uso del mezzo proprio, liquidato in primo grado in euro 10.132,84 fino a ottobre 2019 e calcolato secondo le tabelle chilometriche ACI. La Cassazione ha ritenuto applicabile l'art. 28 del CCNL e non ha accolto le censure sull'accordo aziendale del 2014, confermando che quell'emolumento era qualificato come compenso e non come rimborso spese. Il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di processo, liquidate in euro 3.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso spese generali al 15%, con ulteriore atto relativo agli obblighi di versamento ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 28 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni

    Attribuisce un'indennità per l'uso del mezzo proprio al lavoratore che usa un mezzo di trasporto; la Corte ha ritenuto che la previsione si estende al lavoratore comandato a recarsi in luogo diverso dalla sede convenuta e che sostiene le spese del tragitto per esigenze aziendali, configurando pertanto il diritto al rimborso chilometrico o all'indennità mensile.

  • Art. 1 d.lgs. n. 66/2003

    Richiamato nella censura relativa alla qualificazione del tempo di spostamento come orario di lavoro; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la questione dell'orario non sia decisiva rispetto all'applicazione dell'art. 28.

  • Art. 3 d.lgs. n. 34/2007

    Citato tra le norme richiamate dalla ricorrente in tema di orario e organizzazione del lavoro; la Corte non ha ritenuto decisivo il profilo in relazione all'indennità contrattuale.

  • Art. 11 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli accordi di livello aziendale e alla loro efficacia; la Corte ha confermato che l'accordo aziendale del 2014 non ha regolato o escluso il diritto previsto dall'art. 28.

  • Artt. 1362 e 1363 c.c.

    Norme sul contenuto e l'interpretazione del contratto; invocate per contestare l'interpretazione dell'accordo aziendale, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione della volontà negoziale sia questione di merito sottratta a sindacato in cassazione salvo vizi di metodo.

  • Artt. 38 e 40 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni

    Ricondotti dalla ricorrente nelle censure sull'autonomia negoziale aziendale; la Corte ha ritenuto non provata l'idoneità dell'accordo aziendale a disciplinare il rimborso della spesa per uso del mezzo proprio.

  • Artt. 1322 e 2077 c.c.

    Richiamati nella contestazione dell'autonomia contrattuale aziendale e nelle questioni di forfetizzazione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione della volontà negoziale è di merito.

  • Art. 10 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni

    Citato nel contesto delle censure sulla qualificazione degli accordi aziendali; non ha mutato la decisione che l'accordo del 2014 non assorbiva il diritto previsto dall'art. 28.

  • Art. 11, co. 8, lett. b) CCNL (accordi di forfettizzazione)

    Richiamato in via subordinata per sostenere che l'accordo aziendale sarebbe rientrato nelle fattispecie di forfettizzazione; la Corte ha ritenuto infondata tale prospettazione rispetto al caso concreto.

  • Art. 432 c.p.c.

    Norma applicata dal giudice di merito per la liquidazione giudiziale del credito (uso delle tabelle ACI per il rimborso chilometrico).

  • Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Riferimento procedurale con cui la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dovuto dalla parte soccombente in relazione ai ricorsi per cassazione.

Massime di principio

  • Se il CCNL applicabile prevede un'indennità per l'uso del mezzo proprio, tale previsione può trovare applicazione anche quando il lavoratore è comandato a recarsi in un luogo di lavoro diverso dalla sede pattuita, se lo spostamento è disposto su direttiva aziendale e nell'interesse dell'azienda.
  • Un accordo aziendale che corrisponde un emolumento forfettario può essere interpretato come retribuzione (es. compenso per straordinario) e non come rimborso spese; la qualificazione fiscale e previdenziale del pagamento è un elemento probatorio rilevante per l'interpretazione.
  • Le questioni relative alla volontà negoziale e all'interpretazione degli accordi aziendali sono valutazioni di fatto riservate al giudice del merito e difficilmente rivedibili in Cassazione, salvo vizi di interpretazione non plausibili.
  • Per evitare contenziosi l'azienda dovrebbe disciplinare espressamente, in modo chiaro e non contraddittorio, l'eventuale assorbimento o la disciplina sostitutiva dei rimborsi previsti dal CCNL mediante apposito accordo aziendale, indicando se e come le somme corrisposte sostituiscono indennità contrattuali.
  • In caso di mancata attuazione della previsione contrattuale nazionale, il giudice può procedere a una liquidazione giudiziale del rimborso basata su parametri oggettivi (es. tabelle ACI) e riconoscere gli accessori e le spese di giudizio.

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