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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32612/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva acquistato, con atto registrato il 3 giugno 2004, terreni inseriti in un piano di lottizzazione di iniziativa privata nel Comune di Tombolo, fruendo dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 33, comma 3, L. 388/2000. Poiché i terreni erano rimasti inedificati nel quinquennio dall’acquisto, l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria. La contribuente aveva contestato il recupero sostenendo che la mancata edificazione dipendesse da forza maggiore: il Comune avrebbe bloccato i lavori per ragioni politiche, per la viabilità provinciale che attraversava la lottizzazione e per successive richieste urbanistiche dell’ufficio tecnico. Con il primo motivo di ricorso per cassazione denunciava omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 33, comma 3, L. 388/2000, in combinato disposto con l’art. 1218 c.c., lamentando che la CTR non avesse considerato la variante n. 11 del PRG e l’accordo di programma sulla viabilità sovracomunale, fatti che avrebbero impedito l’edificazione. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001 e dell’art. 111 Cost., censurando come incomprensibile l’affermazione della CTR secondo cui il piano di lottizzazione avrebbe conservato efficacia e non sarebbe stato di ostacolo alle originarie statuizioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la CTR aveva escluso la forza maggiore valorizzando solo alcune risposte del Comune, senza dare conto dell’esame dell’accordo di programma e della variante urbanistica richiamati dalla società, potenzialmente decisivi per accertare se l’edificazione fosse divenuta inesigibile per causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile e inevitabile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 3, L. 388/2000

    Il beneficio fiscale permane anche se l’edificazione non avviene nel termine di legge, quando il mancato completamento dipenda da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile e inevitabile, non imputabile all’acquirente tempestivamente attivatosi.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la mancata edificazione non fosse a lei imputabile in presenza di forza maggiore; la Corte valorizza il principio di inesigibilità della prestazione richiesta dalla norma in caso di causa esterna impeditiva.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La CTR è incorsa in omesso esame di fatti controversi potenzialmente decisivi, non avendo valutato l’accordo di programma e la variante urbanistica dedotti dalla contribuente.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Norma invocata per contestare la motivazione della sentenza di merito in ordine all’efficacia del piano di lottizzazione e ai presupposti del titolo edilizio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per censurare l’apparente incongruenza e incomprensibilità della motivazione della CTR.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali legate all’edificazione di terreni, la decadenza dal beneficio non opera quando la mancata edificazione entro il termine dipenda da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile e inevitabile, riconducibile alla forza maggiore o al factum principis.
  • Ai fini del controllo di legittimità sulla motivazione, il giudice di merito deve esaminare i fatti specificamente allegati e potenzialmente decisivi; la mancata considerazione di atti urbanistici o amministrativi idonei a spiegare il ritardo nell’edificazione integra omesso esame di un fatto decisivo.
  • La valutazione della forza maggiore, in questo contesto, richiede di verificare se il contribuente si sia tempestivamente attivato e se l’evento impeditivo sia a lui non imputabile, rendendo inesigibile il rispetto del termine previsto dalla disciplina agevolativa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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