Cassazione Penale, Ordinanza n. 15536/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., rilevando l'assenza di ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È stata quindi mantenuta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di guida senza patente reiterata nel biennio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di guida senza patente reiterata nel biennio. Ha dedotto tre censure: 1) nullità/violazione di legge e erronea valutazione della prova, sostenendo che non fosse stata provata la definitività della precedente contravvenzione per guida senza patente nel biennio precedente e che, quindi, avrebbe dovuto essere assolto; 2) violazione di legge per l'utilizzo, da parte del giudice di appello, di un atto ripetibile non acquisito al fascicolo dibattimentale con il consenso delle parti; 3) vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, in particolare per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di censure già vagliate e privi di puntuale confronto critico con la motivazione impugnata; ha inoltre escluso il vizio relativo alla prova della recidiva nel biennio, ritenendo corretta la prova indiretta della definitività della precedente violazione e la legittimità dell'uso del contenuto dell'annotazione tramite testimonianza dibattimentale; infine ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, cod. strada
la norma incrimina la guida senza patente quando la condotta sia posta in essere nel biennio successivo a una precedente violazione definitiva; la definitività può essere provata anche in via indiziaria, in mancanza di allegazioni contrarie dell'interessato.
richiamato implicitamente nel tema della valutazione della prova; la Corte valorizza elementi indiziari e testimoniali ritenuti di sicuro valore probatorio.
in caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
la concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere negata in presenza di elementi negativi relativi alla personalità dell'imputato e alla gravità del fatto; non basta il solo stato di incensuratezza.
il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi, essendo sufficiente una motivazione che indichi quelli ritenuti decisivi ai fini della pena e delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza un confronto critico specifico con la motivazione impugnata e senza l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto.
- Per i reati fondati sulla reiterazione nel biennio di una precedente violazione, la definitività dell'accertamento presupposto può essere desunta anche da elementi indiziari gravi e univoci, soprattutto se l'interessato non allega fatti impeditivi come impugnazioni o richieste di oblazione.
- Non vi è violazione del divieto di utilizzazione di un atto non acquisito al fascicolo dibattimentale quando il contenuto dell'atto sia stato legittimamente introdotto nel processo mediante esame testimoniale in dibattimento, poiché la prova così si forma oralmente.
- Il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere motivato con riferimento a precedenti penali, personalità dell'imputato, gravità del fatto e assenza di elementi positivi; non è necessario un esame analitico di tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
- In tema di pena, una motivazione non illogica e adeguata rende insindacabile in cassazione la valutazione del giudice di merito, salvo macroscopici vizi logici o giuridici.
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