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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16709/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia origina da un’azione revocatoria ordinaria proposta da una mandataria di un soggetto cessionario del credito per far dichiarare l’inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto del 19 maggio 2015 con cui una società aveva conferito un ramo d’azienda, con i relativi cespiti immobiliari, a una società in accomandita semplice collegata. Nelle more, la società conferente è stata dichiarata fallita; la curatela è intervenuta e ha chiesto l’inefficacia dell’atto nei confronti della massa. Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda originaria per il sopravvenuto fallimento e ha rigettato la domanda della curatela. In appello, invece, la Corte territoriale ha accolto la revocatoria e dichiarato l’inefficacia dell’atto nei confronti del fallimento. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) difetto di qualità di creditore/legittimazione attiva del soggetto che aveva coltivato l’azione, per asserita mancata prova della regolare cessione del credito; 2) violazione dell’art. 2901 c.c. per insussistenza dell’eventus damni, sostenendo che il conferimento non avrebbe pregiudicato i creditori e che il patrimonio residuo sarebbe stato comunque sufficiente; 3) violazione dell’art. 2901 c.c. per insussistenza del requisito soggettivo, assumendo che non vi sarebbe stato un terzo distinto e consapevole del pregiudizio, poiché le società sarebbero state riconducibili allo stesso soggetto; 4) omesso esame di circostanze storiche, in realtà riferite alla mancata ammissione di prove testimoniali e documentali, asseritamente rilevanti per escludere i presupposti oggettivi e soggettivi della revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché, in ogni caso, dagli atti risultava la riconosciuta cessione del credito e dunque la legittimazione del creditore originario/corsivo. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché formulato come critica alla ricostruzione dei fatti e non come vera denuncia di violazione di legge; ha comunque richiamato la valutazione di merito secondo cui il conferimento di beni immobili in una società distinta aveva ridotto la garanzia patrimoniale, sostituendo beni immobili con una partecipazione societaria meno stabile e meno facilmente aggredibile. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché ancora una volta privo di autosufficienza e comunque infondato, osservando che, ai fini della scientia damni, rileva che l’atto dispositvo sia successivo al sorgere del credito e che la consapevolezza del pregiudizio fosse desumibile dalla vicinanza temporale con precetto e pignoramento e dalla partecipazione del medesimo soggetto alle operazioni societarie. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché in realtà mirava a contestare la mancata ammissione di mezzi istruttori senza rispettare gli oneri di specificità e di autosufficienza, oltre a non dimostrare la decisività delle prove richieste. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La Corte ribadisce che l’azione revocatoria ordinaria richiede il pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore e, per gli atti successivi al sorgere del credito, la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo; il conferimento di beni immobili in una distinta società può integrare eventus damni perché riduce qualitativamente e quantitativamente la garanzia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge va dedotto indicando specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma o con l’interpretazione consolidata; non è sufficiente contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo ex n. 5 non può essere usato per censurare la mancata ammissione di prove; la doglianza deve riguardare l’omesso esame di un fatto decisivo, non la valutazione delle istanze istruttorie.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una specifica censura delle rationes decidendi, altrimenti è inammissibile.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    È necessario indicare e localizzare puntualmente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, con riproduzione del loro contenuto rilevante.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte richiama la regola sulla riproposizione in appello delle eccezioni e delle istanze non accolte, evidenziando che la mancata riproposizione può precludere la deduzione in cassazione.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata in prossimità dell’adunanza non può integrare i motivi del ricorso, ma solo chiarirli e illustrarli.

  • art. 66 l.f.

    La curatela fallimentare può coltivare l’azione revocatoria in funzione della tutela della massa dei creditori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, il collegio dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L’atto di conferimento di beni immobili in una società distinta dal debitore può integrare l’eventus damni dell’azione revocatoria quando comporti la sostituzione di beni direttamente aggredibili con una partecipazione societaria di più incerta realizabilità e trasferibilità.
  • Ai fini della revocatoria ordinaria, quando l’atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, la consapevolezza del pregiudizio può desumersi anche dalla prossimità temporale con le iniziative esecutive del creditore e dalla partecipazione del medesimo soggetto alle operazioni societarie.
  • Il vizio di violazione di legge non consente di rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: il ricorrente deve indicare quale regula iuris sarebbe stata erroneamente applicata e dove la sentenza si porrebbe in contrasto con essa.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non rispetta gli oneri di specificità e autosufficienza: occorre indicare e localizzare gli atti e i documenti richiamati, trascrivere il contenuto rilevante e correlare puntualmente la censura alla ratio decidendi.
  • La mancata ammissione di prove non può essere censurata come omesso esame di fatti storici; il ricorrente deve dimostrare la decisività del mezzo istruttorio e la sua rituale riproposizione nei gradi di merito.
  • La memoria ex art. 378 c.p.c. non può ampliare o sostituire i motivi del ricorso, ma solo chiarirli e illustrarli.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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