Cassazione Penale, Sentenza n. 39743/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina del 28/05/2025 che aveva confermato la responsabilità penale dei ricorrenti per più reati (tra cui tentata estorsione aggravata, lesioni aggravate, sequestro di persona, cessione di stupefacenti, furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento) e aveva rideterminato le pene; dedotte varie censure tra cui: per De Carolis - vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio per cumulo/quantificazione degli aumenti aggravanti e per l'applicazione della recidiva (violazione art.63, comma 4 c.p. e art.99 c.p.), carente motivazione su attenuanti generiche e misura della pena; per Galletta e Arhip - eccessiva affidamento alle dichiarazioni della persona offesa senza spiegare modalità di identificazione, difetto di motivazione sulle attenuanti e sulla misura della pena, e contestazione del rigetto della conversione in pena sostitutiva (detenzione domiciliare).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati la maggior parte dei motivi proposti dai ricorrenti. Tuttavia ha accolto parzialmente il primo motivo proposto da De Carolis rilevando violazione dell'art. 63, comma 4 c.p. (errata quantificazione dell'aumento per concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale e recidiva), annullando la statuizione relativa al trattamento sanzionatorio nei suoi confronti e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per la nuova determinazione della pena. Per il resto i ricorsi di De Carolis, Galletta e Arhip sono stati dichiarati inammissibili; le pronunce di responsabilità restano irrevocabili per tutti e le richieste di conversione in pena sostitutiva sono state ritenute rigettabili per ragioni procedurali e sostanziali; le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 63 cod. pen. (concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, comma 4)
La Corte ha rilevato che, in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale, non è consentito il cumulo materiale: si applica la pena stabilita per la circostanza più grave con la possibilità di aumentarla fino a un terzo; l'applicazione concreta effettuata dalla Corte territoriale (aumento per recidiva oltre il limite) è risultata in violazione di tale principio.
art. 99 cod. pen. (recidiva, in particolare comma 4)
La recidiva reiterata che comporta aumento superiore a un terzo è essa stessa circostanza aggravante ad effetto speciale; tuttavia, se concorre con altre circostanze analoghe occorre rispettare il criterio moderatore dell'art.63 comma 4 (aumento massimo fino a un terzo della pena relativa alla circostanza più grave).
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La valutazione della rilevanza delle attenuanti generiche è questione di fatto rimessa al giudice di merito; il diniego è legittimo se motivato con ragioni preponderanti, e la Cassazione non sindaca la scelta salvo manifesta incongruenza.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
Il giudice deve indicare i criteri oggettivi e soggettivi rilevanti per la commisurazione della pena; ove la pena sia vicina al minimo edittale o sotto la media, la motivazione può essere meno dettagliata purché il criterio sia desumibile dal contesto.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (dichiarazioni della persona offesa)
Le regole probatorie ordinarie non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: esse possono fondare la condanna se il giudice di merito valuta e motiva adeguatamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto; la verifica di riscontri è opportuna ma non obbligatoria.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 95 (disposizione transitoria su sanzioni sostitutive)
Le disposizioni più favorevoli sulle pene sostitutive si applicano ai procedimenti pendenti; tuttavia, se il procedimento era già pendente in primo grado alla data di entrata in vigore, era onere dell'imputato chiedere tempestivamente l'applicazione delle nuove misure in primo grado; richiesta introdotta per la prima volta in appello non è ammissibile se non come motivo di impugnazione.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5 (disciplina penale stupefacenti)
La Corte ha confermato l'accertamento della fattispecie ex art.73 comma 5 per i reati di cessione di sostanze stupefacenti contestati.
art. 606 cod. proc. pen. (motivazioni degli artt. di ricorso per Cassazione, lett. b) ed e))
Le censure in cassazione sono state valutate secondo i motivi indicati dall'art.606; molte deduzioni sono state ritenute manifestamente infondate o inammissibili perché attengono a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
Le aggravanti correlate al fatto di aver commesso l'estorsione in più persone riunite e nei luoghi di cui all'art.624-bis sono state ritenute più gravi e hanno guidato la determinazione della pena base; ma il cumulo con la recidiva doveva rispettare il limite dell'art.63 comma 4.
Massime di principio
- Se concorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale, il giudice deve applicare la pena prevista per la circostanza più grave e può aumentarla al massimo di un terzo: non è ammesso il cumulo meccanico degli aumenti.
- La recidiva che comporta un aumento superiore a un terzo è essa stessa circostanza ad effetto speciale e rientra nella regola moderatrice dell'art.63 comma 4; la sua applicazione richiede adeguata motivazione.
- L'applicazione della recidiva facoltativa richiede motivazione specifica sulla pericolosità e sulla ripetizione delinquenziale, non limitata al mero riscontro formale del casellario giudiziale.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, fondare la condanna se il giudice di merito valuta e motiva in modo rigoroso la credibilità e l'attendibilità del dichiarante; la mancanza di dettagli sulle modalità di identificazione non è automaticamente invalida se il quadro probatorio complessivo è coerente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile solo in presenza di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica: si tratta di apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Le richieste di applicazione di disposizioni sopravvenute (es. pene sostitutive) devono essere tempestivamente proposte nel grado di giudizio in cui la normativa più favorevole è già operativa; non possono essere introdotte ex novo in appello se non come motivo di impugnazione relativo alla decisione di primo grado.
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