Cassazione Penale, Sentenza n. 15259/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Asti che aveva respinto la sua richiesta di riesame del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di due partite di bottiglie di vino (1272 con etichetta "1944" e 3612 con etichetta "1909"). Ha dedotto due censure principali: (1) violazione di legge in relazione all'art. 517‑quater c.p. e ai requisiti del sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.), lamentando che non fosse stata contestata alla stessa la fattispecie di reato presupposto con riferimento alle bottiglie sequestrate e quindi mancasse il necessario rapporto tra contestazione e pericolosità delle cose sequestrate; (2) erronea qualificazione dei beni come pericolosi per natura (art. 240, comma 2, n. 2, c.p.) e mancanza del periculum in mora, poiché perizie e analisi avrebbero dimostrato la genuinità e la non pericolosità del vino, la conformità a parametri europei e nazionali e la natura commerciale/fiscale delle sole irregolarità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo punto ha ritenuto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richieda un reato presupposto ma non imponga che tale reato sia contestato al proprietario dei beni; pertanto il fatto che l'art. 517‑quater non fosse stato contestato specificamente a Scavia nel procedimento n. 3164/2018 non impediva il sequestro sulle partite di bottiglie, essendo provato il fumus commissi delicti in relazione agli imputati e ai prodotti (bottiglie) posti in circolazione con indicazioni contraffatte. Sul secondo punto la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa il periculum in mora: le bottiglie sono considerate prodotto del reato e la loro rietichettatura e commercializzazione avrebbe reso impossibile la confisca obbligatoria prevista per l'art. 517‑quater; dunque il mantenimento del sequestro era giustificato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Considerato come norma che sanziona la contraffazione/alterazione di indicazioni geografiche/denominazioni di origine di prodotti agroalimentari; la Corte ha ritenuto che le bottiglie sequestrate costituiscano prodotto del reato e che tale disposizione, richiamando l'art. 454‑bis c.p., imponga la confisca obbligatoria dei prodotti illeciti
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce i presupposti per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ha ribadito che è necessaria la sussistenza di un reato presupposto, ma non è necessario che il reato sia contestato al proprietario dei beni sequestrati
art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen.
Indica categorie di beni la cui fabbricazione, uso, detenzione o alienazione costituisce reato; la Corte ha ritenuto che ai fini del periculum in mora per tali beni sia sufficiente dimostrare la loro natura illecita e il rischio che la loro alienazione impedisca la confisca
Richiamato dall'art. 517‑quater in tema di confisca; utilizzato per spiegare la natura obbligatoria della confisca dei prodotti, del prezzo o del profitto del reato
Principio della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione adeguata e logica in ordine al fumus e al periculum in mora
Regolamento UE n. 1308/2013
Citato dalla difesa in relazione ai parametri sulla categoria 'vino ottenuto da uve passite'; la Corte non ha ritenuto che la presunta conformità ai parametri europei escluda la rilevanza del vincolo cautelare quando i beni sono prodotti del reato
Richiamata dalla difesa in relazione ai limiti analitici per la non pericolosità del vino; la Corte ha ritenuto che la valutazione tecnico‑scientifica non sovverta la legittimità del sequestro quando sussiste il rischio che la commercializzazione impedisca la confisca
Norma che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per ritenere la ricorrente tenuta alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede un reato presupposto, ma non è necessario che tale reato sia stato formalmente contestato al proprietario dei beni sottoposti a vincolo: i beni possono essere sequestrati anche se sono di proprietà di terzi quando sussiste un collegamento con l'attività criminosa
- Quando le cose sequestrate costituiscono prodotto, prezzo o profitto del reato (o sono rese illecite dalla condotta contestata), il periculum in mora può ritenersi sussistente in ragione del rischio che la loro commercializzazione renda impossibile la confisca obbligatoria
- La richiesta di rietichettatura e la dimostrazione di conformità tecnica o di non pericolosità del bene non sottraggono automaticamente il bene al sequestro se ciò comporterebbe l'alienazione lecita che precluderebbe la confisca successiva
- Questioni di fatto o di prova non sollevate nelle fasi di merito (richiesta di riesame, udienza) possono risultare precluse in sede di ricorso per cassazione e non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione
- La motivazione del giudice del merito circa fumus e periculum deve essere logica e congrua; se non appare manifestamente illogica o contraddittoria, non è censurabile in Cassazione
- Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare l'onere delle spese e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende
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