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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28758/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La sentenza d'appello aveva confermato la condanna di due imputati per resistenza a pubblico ufficiale in concorso e, per uno solo di essi, anche per il porto/detenzione abusiva di arma. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e nullità del giudizio di appello per omessa notificazione del rinvio dell'udienza camerale dal 27 maggio 2025 al 21 ottobre 2025, rinvio disposto d'ufficio per impedimento del consigliere relatore; secondo la difesa, la mancata comunicazione avrebbe leso il diritto di difesa, impedendo di chiedere la trattazione orale e di depositare ulteriori memorie; 2) violazione degli artt. 157 c.p. e 129 c.p.p. per essere già estinta per prescrizione, prima dell'appello, la contravvenzione contestata al capo relativo all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato contravvenzionale per prescrizione, l'inammissibilità nel resto e la rideterminazione della pena per l'imputato interessato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: il termine per chiedere la discussione orale ex art. 23-bis d.l. 137/2020 è perentorio e, una volta spirato rispetto all'udienza originariamente fissata, la scelta del rito cartolare si consolida; il successivo rinvio d'ufficio dell'udienza non rimette in termini la parte, salvo nullità degli atti introduttivi, non dedotta. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975, commessa il 20 luglio 2017, era prescritta il 20 luglio 2022, quindi prima della sentenza di appello. La sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente a quel capo, con eliminazione dell'aumento di pena per continuazione e rideterminazione della pena complessiva per l'imputato interessato in mesi dieci di reclusione. Nel resto i ricorsi sono stati respinti; l'altro imputato è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Per la trattazione degli appelli in camera di consiglio senza intervento delle parti, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato deve essere formulata per iscritto entro quindici giorni liberi prima dell'udienza. Il termine è perentorio e, spirato, consolida la trattazione scritta; il rinvio d'ufficio dell'udienza non riapre il termine, salvo nullità degli atti introduttivi.

  • art. 94 d.lgs. 150/2022

    La disciplina emergenziale dell'art. 23-bis è stata prorogata per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, e quindi si applica al caso in esame.

  • art. 182 c.p.p.

    La difesa ha invocato una nullità generale a regime intermedio non sanata; la Corte non ha accolto la censura sul punto.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato per la verifica del termine massimo di prescrizione della contravvenzione contestata.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato per la declaratoria immediata di estinzione del reato già maturata prima del giudizio di appello.

  • art. 4 l. 110/1975

    La contravvenzione ha termine massimo di prescrizione di cinque anni; nel caso concreto il reato era già estinto prima della decisione di secondo grado.

  • art. 620 c.p.p.

    Ha consentito alla Corte di cassazione di rideterminare direttamente la pena, eliminando l'aumento per continuazione relativo al capo dichiarato estinto.

  • artt. 110-336 c.p.

    Titolo di condanna confermato in appello e non inciso dalla decisione di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137/2020, la richiesta di discussione orale deve essere proposta entro il termine perentorio fissato dalla norma rispetto all'udienza originariamente indicata; il successivo rinvio d'ufficio dell'udienza non rimette in termini la parte, salvo che vi sia una nullità degli atti introduttivi idonea a impedire il valido instaurarsi del contraddittorio.
  • La perentorietà del termine per chiedere la trattazione orale risponde a esigenze di certezza organizzativa del rito e di stabilizzazione della modalità decisionale: una volta spirato il termine, la trattazione scritta diviene irretrattabile.
  • L'omessa notificazione di conclusioni depositate dal pubblico ministero in violazione di un assetto processuale già consolidato è motivo inammissibile se la Corte non ne abbia comunque fatto applicazione e la parte non dimostri un concreto interesse processuale alla doglianza.
  • Se il reato contravvenzionale è prescritto prima della decisione di appello, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo e rideterminare direttamente la pena residua eliminando l'aumento per continuazione collegato al reato estinto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPeculatoResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PAReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reato

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