Cassazione Civile, Sentenza n. 03106/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la rideterminazione in senso più favorevole del fondo per la retribuzione di risultato e il pagamento delle differenze retributive per il periodo 2008-2018. Sostenevano che l'AUSL avesse continuato ad applicare i criteri dell'accordo decentrato regionale del 1992 anziché i criteri più favorevoli ricavabili dagli artt. 57 e ss. del DPR 384/1990 e dall'art. 61 del CCNL Sanità 1996. Fondavano la pretesa anche sulla pronuncia di Cass. 1° febbraio 2019, n. 3134 e sulla successiva sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Genova (sent. 36/2022) relativa al periodo 2000-2007, sostenendo che il giudicato inter partes dovesse valere anche per gli anni successivi
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale dell'AUSL. La Corte ha ritenuto che la retribuzione di risultato sia determinata su base annuale mediante fondi fissati e ripartiti ogni anno e che, per tale struttura, il giudicato inter partes relativo alle annate 2000-2007 non produca automaticamente effetti di durata sulle annate 2008-2018. Ha inoltre richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui le 'quote storiche' indicate dall'art. 61 CCNL devono essere determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art. 61, confermando la legittimità dell'applicazione, da parte delle aziende, dei criteri regionali. Per tali ragioni i ricorrenti non hanno ottenuto il riconoscimento delle maggiori somme richieste. Spese compensate per cassazione
Norme richiamate
CCNL Area dirigenza sanitaria 5 dicembre 1996
art. 61 comma 1 e comma 2 lettera a), art. 62
Stabilisce che la retribuzione di risultato è finanziata tramite un fondo determinato annualmente; il fondo è ripartito su base annuale e le "quote storiche" richiamate vanno determinate in base agli accordi regionali vigenti prima dell'applicazione dell'art. 61
D.P.R. 384/1990
Norme originarie richiamate dal CCNL per la costituzione dei fondi e per le quote storiche; la corte richiama la loro funzione storica ma ritiene decisiva l'attuazione tramite accordi regionali antecedenti
Codice civile
Il giudicato ha efficacia inter partes; la sentenza definitiva vincola le parti, ma la Corte ricorda che l'efficacia nel tempo è limitata ai profili 'permanenti' del rapporto e non si estende automaticamente a voci determinate annualmente
Codice di procedura civile
art. 295, art. 324, art. 360
Art. 295 relativo alla sospensione in attesa del giudicato è stato valutato: la Corte ha ritenuto superata la questione dalla sopravvenuta formazione del giudicato; art. 324 e art. 360 richiamati in relazione a censure sulla motivazione
D.lgs. 165/2001
art. 45 e art. 40 comma 3
Art. 45 (parità di trattamento) giustifica che i fondi annuali debbano risultare unitari e uniformi per tutti i lavoratori che vi partecipano; art. 40 comma 3 richiamato in tema di disciplina del personale
Altra normativa contrattuale
CCNL successivi (2000, 2005, 2006, 2008, 2010 etc.)
I successivi CCNL hanno consolidato e trasmesso i valori dei fondi (meccanismo di consolidamento), ma senza travolgere la regola della determinazione annuale e dell'uniformità di riparto tra i partecipanti
Massime di principio
- Il giudicato inter partes su questioni retributive produce effetti vincolanti solo nella misura in cui incide su elementi permanenti del rapporto: voci retributive determinate annualmente tramite fondi non sono di norma soggette a effetti automatici di durata per anni successivi
- La retribuzione di risultato determinata tramite fondi va valutata anno per anno: chi agisce per anni successivi deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto per ciascun periodo
- Il concetto di 'quote storiche' richiamato dall'art. 61 CCNL deve essere interpretato in riferimento agli accordi regionali vigenti in azienda immediatamente prima dell'applicazione del CCNL; pertanto le determinazioni regionali antecedenti possono legittimare i criteri di calcolo aziendali
- Non è possibile imporre, senza chiaro titolo, una diversificazione delle misure dei fondi per singoli lavoratori tra annate successive: ciò contrasterebbe con i principi di trasparenza, controllo della spesa e parità di trattamento
- In casi simili valutare sempre: a) se il precedente giudicato è realmente concernente elementi di natura permanente; b) se il giudicato è divenuto definitivo; c) se la struttura della voce retributiva è annuale o periodica; d) la giurisprudenza più aggiornata su 'quote storiche' e criteri regionali
- Se il fondo non è mai stato costituito o sono state omesse fasi procedurali essenziali, la via risarcitoria può essere alternativa al riconoscimento automatico di somme periodiche; quantomeno è possibile chiedere un accertamento incidentale sull'ammontare del fondo per ciascun anno
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