Cassazione Civile, Sentenza n. 03098/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il CIPNES impugnava la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato la condanna del Consorzio a rimborsare le somme dovute dal dott. Piccinnu al proprio difensore (avv. Contu) per competenze professionali relative a procedimenti di responsabilità contabile. Le questioni sollevate riguardavano: (i) l'applicabilità e l'effetto dell'interpretazione autentica di cui all'art. 10-bis D.L. 203/2005 (liquidazione delle spese da parte della Corte dei conti e ruolo dell'Avvocatura dello Stato); (ii) l'obbligo del parere di congruità dell'Avvocatura e l'eventuale necessità del preventivo pagamento delle competenze per rendere ammissibile la domanda di rimborso; (iii) la presunta esigenza del "comune gradimento" dell'avvocato (art. 67 DPR 268/1987) quale condizione per il rimborso.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso del CIPNES. Ha affermato che: (i) la rimborsabilità delle spese legali al direttore (Piccinnu) è prevista dall'art. 3, comma 2-bis, D.L. 543/1996 anche con riguardo ad amministratori e soggetti di enti pubblici economici; (ii) l'interpretazione autentica del 2005 (art.10-bis D.L. 203/2005) non impedisce che, in mancanza o inadeguatezza di liquidazione da parte della Corte dei conti, il prosciolto chieda il rimborso all'amministrazione di appartenenza e, di regola, al giudice ordinario (richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 31137/2024); (iii) il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato è previsto quale valutazione tecnica nelle procedure amministrative di rimborso e conserva rilievo, ma non costituisce una condizione di procedibilità insuperabile quando la vicenda si svolge in sede giudiziale: il giudice giudiziale può valutare la congruità delle spese e sindacare il parere; (iv) la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa al mancato preventivo pagamento delle competenze (la decisione parlava di "rimborsare", implicando somme effettivamente pagate) e ha escluso che l'art. 3, comma 2-bis, subordini il rimborso al previo "comune gradimento" dell'avvocato.
Norme richiamate
D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 - art. 3, comma 2-bis
«In caso di definitivo proscioglimento ... le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall’amministrazione di appartenenza.»
La norma consente il rimborso delle spese legali al prosciolto soggetto a giudizio contabile anche se si tratta di amministratori o di soggetti di enti pubblici economici; non subordina il rimborso al previo assenso dell'amministrazione sul nominativo del difensore.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - art. 10-bis, comma 10
«... il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 91 del codice di procedura civile, liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato... »
Attribuisce alla Corte dei conti il potere di liquidare le spese di lite, ma non in modo esclusivo: il prosciolto può comunque chiedere all'amministrazione il rimborso di eventuali importi eccedenti o, in mancanza di liquidazione, ottenere la liquidazione in sede giurisdizionale ordinaria. Il riferimento al parere dell'Avvocatura definisce un profilo di congruità tecnico-amministrativa, non un vincolo assoluto che impedisca la cognizione giudiziale.
D.L. 25 marzo 1997, n. 67 - art. 18, comma 1
«Le spese legali relative a giudizi ... promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali ... sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato, sempreché tali giudizi si siano conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità.»
Prevede il parere di congruità dell'Avvocatura quale criterio per la quantificazione delle spese nel rimborso amministrativo; il parere ha natura tecnica e può essere sindacato dal giudice se manifestamente viziato, ma resta elemento rilevante nella valutazione 'an' e 'quantum'.
D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 - art. 67
«L’ente ... assumerà a proprio carico ... facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, a condizione che non sussista conflitto d’interessi.»
Norma riferita al comparto enti locali che prevedeva il 'comune gradimento' per la nomina del difensore; tuttavia, non è norma generale applicabile automaticamente ai casi regolati dall'art. 3, comma 2-bis, e non costituisce presupposto necessario del rimborso delle spese nel contesto dei giudizi di responsabilità contabile.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (integrazione D.L. n. 78/2009, art. 17 comma 30-quinquies)
integrazione: «... non può disporre la compensazione delle spese del giudizio»
Specificazione che il giudice contabile, nella liquidazione delle spese, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio; non ostacola però la possibilità per il prosciolto di chiedere maggiori somme all'amministrazione.
Art. 91 c.p.c.
Richiamato quale modalità con la quale il giudice (anche contabile, ove competente) può liquidare le spese di lite con sentenza che definisce il giudizio.
Massime di principio
- Il diritto al rimborso delle spese legali è riconosciuto al prosciolto nei giudizi di responsabilità contabile (art.3, co.2-bis D.L. 543/1996) anche se il proscioglimento è pronunciato dalla Corte dei conti e anche quando il prosciolto sia amministratore o soggetto di ente pubblico economico.
- L'interpretazione autentica del 2005 (art.10-bis D.L.203/2005) attribuisce alla Corte dei conti il potere di liquidare le spese, ma non esclude la possibilità per il prosciolto di richiedere all'amministrazione il rimborso dell'eventuale maggiore importo o di ottenere la liquidazione in sede giudiziale ordinaria se la liquidazione contabile è mancante o insoddisfacente.
- Il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato è obbligatorio e rilevante nella fase amministrativa di richiesta del rimborso e serve a valutare 'an' e 'quantum'; tuttavia, quando la controversia si svolge in sede giudiziale, il giudice può valutare direttamente la congruità delle spese e sindacare il parere se viziato.
- La mancata acquisizione del parere dell'Avvocatura da parte dell'amministrazione non può automaticamente precludere la pronuncia giudiziale: l'assenza del parere non crea di per sé una condizione di procedibilità insuperabile in sede giudiziale.
- La richiesta di rimborso in sede amministrativa e la valutazione tecnica dell'Avvocatura sono strumenti volti a contenere la spesa pubblica; le amministrazioni convenute dovrebbero comunque richiedere il parere tecnico prima di disporre il rimborso, salvo che la vicenda si svolga interamente in giudizio.
- La previsione del 'comune gradimento' del difensore (art.67 DPR 268/1987) non è automaticamente applicabile quale presupposto per il rimborso ai procedimenti disciplinati dall'art.3, co.2-bis e, quindi, non costituisce condizione necessaria per il riconoscimento del rimborso delle spese legali.
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