Cassazione Civile, Ordinanza n. 25093/2022 del 22/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Un privato aveva commissionato alla società la realizzazione e installazione di una copertura telescopica per la piscina di sua proprietà, versando un acconto di euro 20.000. Dopo il crollo della struttura, verificatosi in occasione di abbondanti nevicate, aveva agito in giudizio chiedendo la risoluzione del rapporto o, in subordine, la riduzione del prezzo per vizi dell'opera, oltre al risarcimento del danno. Il tribunale aveva accolto la domanda principale e condannato la società al risarcimento. In appello, però, la Corte territoriale aveva riqualificato il rapporto come compravendita, escluso vizi e mancanza di qualità ai sensi dell'art. 1497 c.c., e ritenuto che il crollo fosse dovuto alla negligenza dell'acquirente nella rimozione della neve, accogliendo anche la domanda riconvenzionale della società per le spese di rimozione e trasporto della copertura. Nel ricorso per cassazione il privato ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell'art. 1669 c.c., sostenendo che il contratto dovesse essere qualificato come appalto e non come vendita, con conseguente applicazione della responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera; con un secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1497 c.c., assumendo che il bene fosse inidoneo alla sua funzione essenziale di protezione della piscina da pioggia e neve, poiché era crollato sotto una nevicata di circa 13 cm.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità sollevate dalla società, ritenendo tempestivo il deposito del ricorso perché effettuato per spedizione postale e rilevando la validità della procura speciale nonostante alcuni refusi materiali. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva trascritto o riassunto il contenuto del contratto né indicato specificamente dove fosse stato prodotto nei giudizi di merito; ha inoltre osservato che la qualificazione del rapporto come compravendita era coerente con i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra vendita e appalto. Il secondo motivo è stato rigettato perché mirava a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: la Corte d'appello aveva infatti ritenuto, sulla base della consulenza tecnica, che il collasso fosse dovuto non a un vizio intrinseco della struttura, ma alla mancata o non corretta rimozione della neve da parte del proprietario, nonostante le istruzioni ricevute. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il rispetto del termine per il deposito del ricorso può essere verificato avuto riguardo alla data di spedizione quando il deposito avvenga a mezzo posta.
consente il deposito del ricorso mediante spedizione postale; ai fini del termine rileva il timbro di spedizione.
la presenza delle sottoscrizioni di cliente e avvocato in calce alla procura è sufficiente a validarne l'autenticazione, anche se apposte negli spazi non corretti.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente e in modo autosufficiente gli atti e i documenti su cui si fonda, trascrivendone o riassumendone i passaggi essenziali e indicando dove siano stati prodotti.
invocato dal ricorrente per sostenere la responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non autosufficiente.
la mancanza di qualità essenziali o promesse deve essere valutata in base agli accertamenti di fatto del giudice di merito; nel caso concreto la Corte ha escluso che il crollo dipendesse da tale mancanza.
richiamato per il deposito della memoria da parte della controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il requisito di specificità e autosufficienza impone di trascrivere o almeno riassumere i contenuti essenziali degli atti e dei contratti posti a fondamento delle censure, indicando anche in quale fase del giudizio di merito siano stati prodotti; il mero rinvio al fascicolo non basta.
- Ai fini della distinzione tra vendita e appalto, quando il contratto presenti insieme una prestazione di dare e una di fare, occorre accertare quale delle due sia prevalente in concreto, tenendo conto della volontà delle parti e della funzione economico-sociale dell'operazione.
- La qualificazione del contratto è un giudizio che può dipendere da elementi fattuali desumibili dal testo negoziale e dal contesto; se tali elementi non sono adeguatamente portati nel ricorso, la censura in cassazione è inammissibile.
- La deduzione della mancanza di qualità essenziali o promesse della cosa venduta non può tradursi in una mera contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, quando questi abbia accertato una diversa causa del danno o dell'inidoneità del bene.
- Quando il danno deriva dalla condotta del proprietario-utilizzatore, specie per omessa osservanza di istruzioni note e impartite preventivamente, non può essere imputato al venditore la responsabilità per il collasso del bene venduto se l'accertamento di merito esclude un vizio intrinseco della cosa.
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