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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27304/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contro l'ordinanza della Corte di cassazione n. 18070/2019, deducendo un presunto errore revocatorio sulla dichiarazione del valore della controversia. Secondo la ricorrente, l'ordinanza avrebbe erroneamente affermato che il valore non era indicato, mentre esso sarebbe stato invece indicato nel ricorso per cassazione in euro 6.000. La ricorrente ha inoltre censurato la liquidazione delle spese sostenendo che la fase istruttoria in appello non vi fosse stata e che, quindi, i compensi non dovessero essere parametrati in modo tale da considerare quella fase. La controversia originaria riguardava un'opposizione di terzo all'esecuzione, con domande che includevano anche il risarcimento di danni non patrimoniali per asserita illegittima espropriazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto infondata la censura sul valore della causa, osservando che dalle conclusioni dell'atto di appello risultava la domanda di danni non patrimoniali "nella misura forfettaria di 5.000,00 o in quella diversa che sarà ritenuta equa", formula incompatibile con l'assunto di un valore rigidamente limitato a euro 5.000 o euro 6.000. Per questo la qualificazione della causa come di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese è stata ritenuta corretta. Quanto alla doglianza sulla fase istruttoria, la Corte ha richiamato il d.m. n. 55 del 2014, che per il giudizio dinanzi alla Corte d'appello considera unitariamente fase istruttoria e/o di trattazione, e ha evidenziato l'orientamento elastico dei parametri di liquidazione. Non essendosi costituita la società intimata, è stata disposta la compensazione/assenza di spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione è stata invocata per errore revocatorio, ma la Corte ha ritenuto insussistente l'errore dedotto perché la valutazione del valore della controversia era corretta sulla base degli atti.

  • artt. 375 e 380 bis c.p.c.

    Richiamati solo per il rito camerale seguito nel giudizio di revocazione.

  • d.m. n. 55 del 2014

    I parametri per la liquidazione dei compensi sono stati letti in senso elastico; in appello la fase istruttoria e/o di trattazione è considerata unitariamente.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato nel principio per cui non possono essere liquidate somme simboliche non consone al decoro della professione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio sulla valutazione del valore della causa non è configurabile quando, dagli atti richiamati nel giudizio, emerga una domanda risarcitoria formulata in modo tale da non fissare un tetto rigoroso e certo alla pretesa, rendendo plausibile la qualificazione della controversia come di valore indeterminabile.
  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, la qualificazione del valore della causa deve tener conto del contenuto complessivo delle domande svolte negli atti di causa, non della sola indicazione isolata di una somma in ricorso, se la domanda è formulata in via anche equitativa o alternativa.
  • Nel sistema dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, la fase istruttoria nel giudizio di appello può essere considerata congiuntamente alla fase di trattazione e il giudice gode di un margine elastico nella liquidazione, dovendo motivare specificamente solo in caso di apprezzabile scostamento dai valori medi.
  • La liquidazione dei compensi professionali non può scendere a livelli meramente simbolici, dovendo restare conforme al decoro della professione forense.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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