Cassazione Civile, Ordinanza n. 20836/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione di un immobile sito in Taormina, adibito a discoteca, rispetto al quale i locatori avevano intimato sfratto per morosità e chiesto la risoluzione del contratto. La società conduttrice si era opposta, contestando la morosità e proponendo in via riconvenzionale una domanda risarcitoria per asseriti miglioramenti apportati all'immobile. Nei gradi di merito il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto, condannato la società al pagamento dei canoni insoluti e rigettato la riconvenzionale; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il rapporto locatizio originario fosse stato consensualmente definito e sostituito da un nuovo assetto negoziale, sicché il canone pattuito nel nuovo contratto non violava l'art. 79 l. n. 392/1978. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 79 l. n. 392/1978, sostenendo che il contratto del 19 novembre 2001 fosse nullo perché prevedeva un canone superiore a quello consentito e che il rapporto dovesse invece considerarsi proseguito in forza del precedente contratto del 27 maggio 1995, tacitamente rinnovato. Con il secondo motivo ha censurato la statuizione sulle spese, assumendo che l'accoglimento dell'appello avrebbe dovuto comportare la condanna delle controparti alle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile sia per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorso richiamava documenti di merito senza trascriverne il contenuto essenziale né indicarne adeguatamente la collocazione processuale, sia perché la censura non si confrontava con l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello circa l'avvenuta estinzione del precedente rapporto per effetto di una transazione e la conseguente stipulazione di un nuovo contratto con nuovo canone. Il secondo motivo è stato qualificato come un non motivo, poiché la caducazione della statuizione sulle spese sarebbe comunque derivata ex art. 336, comma 1, c.p.c. dall'eventuale accoglimento del ricorso. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti costituite e al versamento dell'ulteriore importo contributivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente come norma che impedirebbe pattuizioni in peius per il conduttore; la Corte rileva che, accertata l'estinzione del precedente rapporto e la stipula di un nuovo contratto, la previsione di un nuovo canone non contrasta con tale precetto
richiamato dalla ricorrente in relazione alla determinazione del canone; la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione è inammissibile se fondato su documenti del merito non trascritti o non adeguatamente individuati e localizzati nel fascicolo
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in coordinamento con l'onere di deposito e di specifica indicazione dei documenti su cui il ricorso si fonda
indicato come rito camerale di trattazione del ricorso
la Corte esclude l'applicabilità analogica dell'interruzione nel giudizio di cassazione per eventi riguardanti la parte
la caducazione delle statuizioni accessorie, come le spese, consegue automaticamente all'eventuale cassazione della sentenza, senza necessità di specifico motivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone, in caso di inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la censura si fonda su documenti o atti del giudizio di merito, è necessario trascriverne o riassumerne il contenuto essenziale e indicarne in modo puntuale la collocazione processuale; il mero richiamo ai documenti non soddisfa l'onere di specificità.
- La deduzione di violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del fatto: se la sentenza impugnata ha accertato che un precedente rapporto locatizio si è estinto per effetto di una transazione e che è stato stipulato un nuovo contratto, la censura che assume la prosecuzione del vecchio rapporto è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi.
- In materia di locazione soggetta alla disciplina dell'equo canone, la pattuizione di un nuovo canone non viola l'art. 79 l. n. 392/1978 quando il giudice di merito accerti che il precedente rapporto sia stato consensualmente estinto e sostituito da un nuovo contratto tra le parti.
- La doglianza che si limiti a postulare la caducazione delle statuizioni sulle spese per effetto dell'eventuale accoglimento del ricorso non integra un autonomo motivo di impugnazione, poiché tale effetto discende automaticamente dalla cassazione della decisione ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
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