Cassazione Civile, Ordinanza n. 22731/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla destituzione irrogata a un dipendente, in qualità di capo area responsabile provinciale, per avere autorizzato il pagamento di fatture relative a riparazioni di autobus che sarebbero state in tutto o in parte inesistenti o comunque eccedenti il dovuto. Dopo un precedente giudizio di legittimità con rinvio, la corte di appello ha ritenuto integrato un comportamento doloso, o quanto meno con accettazione consapevole del rischio di danno per l'azienda, sussumendolo nella previsione disciplinare che consente la destituzione. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con quattro motivi, violazione delle norme disciplinari del regolamento del personale autoferrotranviario e dell'art. 2106 c.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe confuso colpa e dolo e avrebbe attribuito rilevanza probatoria decisiva a elementi idonei, al più, a provare un'omissione di controllo; ha inoltre contestato l'uso della sentenza della Corte dei conti, che avrebbe parlato di responsabilità gravemente colposa e non dolosa, e ha lamentato una sostanziale rivalutazione del materiale istruttorio in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non fossero specificamente riferite alla reale motivazione della sentenza impugnata, poiché la corte territoriale non aveva affermato una mera responsabilità colposa ma aveva invece descritto un elemento psicologico di tipo doloso, almeno sotto il profilo dell'accettazione consapevole del rischio di pregiudizi e frodi ai danni dell'azienda. Le doglianze, qualificate come violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, operazione non consentita in cassazione. Non essendo stata proposta una specifica censura sul giudizio di proporzionalità della sanzione, è rimasto fermo anche l'apprezzamento di gravità della condotta, ritenuta incompatibile con la prosecuzione del rapporto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 45 R.d. n. 148 del 1931
La condotta contestata può integrare la fattispecie disciplinare di destituzione solo se sorretta da dolo, inteso come contribuzione cosciente a appropriazione o frode in danno dell'azienda, non essendo sufficiente una mera colpa o omissione di controllo.
Richiamato come norma sulla giusta causa, nel senso che la gravità della condotta può rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
È evocato dal ricorrente per contestare la sanzione disciplinare, ma la Corte non accoglie la censura perché non specificamente riferita al decisum.
Invocato per contestare l'uso delle prove; la Corte rileva che la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la scelta delle fonti di convincimento spetta al giudice di merito.
Richiamato in relazione al vincolo del giudice di rinvio rispetto al principio di diritto enunciato in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per i motivi di violazione di legge, ma le censure sono state considerate inammissibili perché dirette a rivalutare i fatti.
art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e riferibili alla concreta motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che colpisce una ratio non effettivamente posta a base della decisione.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, riservata al giudice di merito.
- In materia disciplinare, quando la sanzione espulsiva è prevista solo per il dolo, il giudice deve accertare un elemento psicologico doloso e non una mera colpa; tuttavia, una volta che il giudice di merito abbia motivatamente accertato il dolo, la censura che miri solo a contrapporre una diversa lettura delle prove è inammissibile.
- La valutazione di gravità della condotta e di proporzionalità della sanzione disciplinare, ove non specificamente censurata, resta ferma e può sorreggere la legittimità della destituzione.
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