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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06043/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni al proprio avvocato perché, nel giudizio volto ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto soltanto dalla parte e non anche dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La domanda risarcitoria era stata respinta in primo grado e poi in appello. Nel ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello il ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 314 c.p.p., con motivazione asseritamente apparente o perplessa, per avere la Corte territoriale valorizzato in modo errato la sua condotta e la sua presunta connivenza con soggetti dediti allo spaccio; 2) omesso esame di elementi probatori che, se correttamente valutati, avrebbero escluso la rilevanza causale della sua condotta rispetto alla custodia cautelare; 3) violazione dell'art. 314, comma 2, c.p.p. e delle norme sulla custodia cautelare, per non avere la Corte riconosciuto che egli non era stato realmente destinatario della misura cautelare, ma che la misura riguardava un quasi omonimo, con conseguente applicabilità dell'ipotesi di ingiustizia formale; 4) ulteriore violazione delle medesime norme, sostenendo che dal materiale istruttorio e dal proscioglimento nel merito doveva ricavarsi un accertamento, sia pure implicito, dell'inesistenza originaria dei presupposti della custodia cautelare e quindi la non operatività della condizione ostativa di cui all'art. 314, comma 1, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché miravano, sotto la veste formale di violazioni di legge e vizi motivazionali, a sollecitare una nuova valutazione di merito delle prove e della condotta del ricorrente, attività riservata al giudice di merito e qui sorretta da motivazione non apparente. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo perché introducevano questioni nuove non adeguatamente dedotte nei gradi di merito e, comunque, infondate: il proscioglimento ex art. 425 c.p.p. non equivale ad accertamento dell'originaria insussistenza dei presupposti della misura cautelare, sicché correttamente la Corte d'appello aveva applicato l'art. 314, comma 1, c.p.p. e ravvisato una condotta gravemente colposa ostativa alla riparazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo della domanda risarcitoria davanti al tribunale

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma la Corte osserva che la censura in realtà tende a una nuova valutazione del merito istruttorio

  • art. 314 c.p.p.

    la Corte ribadisce la distinzione tra ingiustizia sostanziale della custodia cautelare (comma 1) e ingiustizia formale (comma 2); il proscioglimento nel merito non equivale di per sé ad accertamento dell'originaria mancanza dei presupposti cautelari

  • artt. 273 c.p.p. e 280 c.p.p.

    richiamati come presupposti di applicabilità della misura cautelare, la cui insussistenza dovrebbe essere oggetto di specifico accertamento per ricondurre la fattispecie al comma 2 dell'art. 314 c.p.p.

  • art. 292 c.p.p.

    menzionato nel motivo di ricorso in relazione alla misura cautelare

  • art. 299 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il pubblico ministero avrebbe dovuto chiedere la revoca della misura, ma la questione è ritenuta nuova e comunque non decisiva

  • art. 425 c.p.p.

    il proscioglimento con sentenza di non luogo a procedere è qualificato come decisione sul merito della responsabilità, non come accertamento dei presupposti cautelari

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità e l'inammissibilità delle censure che mirano a ottenere un nuovo giudizio di fatto o denunciano vizi motivazionali non più deducibili nei termini prospettati

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione mancante o meramente apparente

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove: l'apprezzamento dei fatti e la scelta degli elementi istruttori più attendibili appartengono al giudice di merito, se la motivazione è esistente e non meramente apparente.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sono deducibili in cassazione solo i vizi motivazionali che integrano la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o l'obiettiva incomprensibilità della sentenza; non sono più proponibili censure di semplice insufficienza o inadeguatezza argomentativa.
  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere respinta anche quando il soggetto abbia riportato proscioglimento nel merito, se il giudice accerta che una sua condotta gravemente colposa abbia contribuito causalmente all'applicazione o al mantenimento della misura cautelare.
  • La distinzione tra art. 314, comma 1, c.p.p. e art. 314, comma 2, c.p.p. richiede un accertamento specifico: il proscioglimento nel merito non basta, di per sé, a dimostrare l'originaria insussistenza dei presupposti della misura cautelare, che deve risultare da un provvedimento avente tale oggetto.
  • In cassazione sono inammissibili le questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente di averle già dedotte nei precedenti gradi di giudizio e in quale atto le abbia proposte.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoResponsabilità professionale
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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