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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09020/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per Ires 2011, collegato a fatture ritenute emesse per operazioni inesistenti nell'ambito di una società qualificata dall'Ufficio come cartiera. L'Amministrazione ha contestato al contribuente di essere l'amministratore di fatto della società e di aver partecipato alla gestione illecita. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente; la CTR, invece, aveva accolto l'appello e annullato l'atto impositivo, valorizzando sostanzialmente l'assoluzione in sede penale del contribuente "per non aver commesso il fatto". In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 654 c.p.p., sostenendo che la CTR avrebbe omesso di esaminare le prove raccolte e avrebbe attribuito rilievo decisivo alla sentenza penale; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., perché la CTR avrebbe motivato solo con riferimento al dispositivo della sentenza penale, senza valutare gli elementi probatori delle parti né il contenuto della decisione penale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che la CTR non ha svolto una valutazione autonoma del materiale probatorio, limitandosi a recepire acriticamente l'esito assolutorio del processo penale, senza confrontarlo con le prove acquisite nel giudizio tributario e senza dare conto dei contenuti della sentenza penale. Ha quindi cassato la decisione impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    è il paradigma processuale usato per denunciare la violazione di legge asseritamente commessa dal giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice tributario deve esercitare un autonomo prudente apprezzamento delle prove e non può attribuire valore esclusivo e vincolante a un elemento non previsto come prova legale

  • art. 654 c.p.p.

    richiamato per contestare l'erronea applicazione dell'efficacia della sentenza penale nel diverso giudizio tributario

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    è il parametro per censurare la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla se la motivazione è inferiore al minimo costituzionale e non consente di comprendere il percorso decisionale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    norma richiamata a presidio dell'obbligo di motivazione della decisione

  • art. 111, comma sesto, Cost.

    impone una motivazione effettiva e non meramente apparente delle decisioni giurisdizionali

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario vigono limiti probatori specifici, ma sono ammessi anche elementi presuntivi non sufficienti in sede penale

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    evocato dal controricorrente per sostenere che eventuali errori di valutazione della prova non integrano violazione di legge ma vizio motivazionale

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza penale, anche se assolutoria e anche se irrevocabile, non produce automaticamente giudicato vincolante sull'accertamento fiscale: può essere considerata come elemento di prova, ma il giudice tributario deve valutarne autonomamente la rilevanza alla luce del diverso regime probatorio del contenzioso tributario.
  • Il giudice tributario non può limitarsi a richiamare l'esito assolutorio del processo penale né a trasporne acriticamente le conclusioni nel giudizio fiscale; deve confrontare il contenuto della decisione penale con gli elementi di prova acquisiti nel processo tributario e dar conto di tale comparazione in motivazione.
  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando la sentenza si risolve in un rinvio solo formale o in un recepimento acritico di un altro provvedimento, senza esporre l'iter logico-giuridico seguito e senza considerare le contrapposte risultanze istruttorie.
  • Nel giudizio di legittimità la censura sulla violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale non previsto dall'ordinamento o abbia disatteso i criteri di valutazione imposti dalla legge; non basta contestare un mero dissenso sull'apprezzamento del fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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