Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38033/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia nasce da opere edilizie tra due fondi confinanti siti nel Comune di Cori. La proprietaria di un immobile ha agito chiedendo la riduzione in pristino perché i vicini avrebbero sopraelevato il proprio fabbricato in violazione delle distanze legali e in modo da impedire la futura sopraelevazione del suo edificio. I convenuti hanno resistito sostenendo che la sopraelevazione era stata realizzata in aderenza e nel rispetto degli strumenti urbanistici; in via riconvenzionale hanno chiesto l'arretramento della falda del tetto dell'attrice, sporgente sul loro immobile, e il risarcimento dei danni da ritardo nei lavori. Il tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale. In appello la decisione è stata riformata solo in parte: la corte territoriale ha condannato i convenuti ad arretrare il fabbricato sopraelevato fino a tre metri dal confine, ritenendo applicabile l'art. 873 c.c. per mancanza di una specifica disciplina urbanistica sulle distanze; ha invece respinto la doglianza dell'appellante relativa alla falda del tetto, escludendo l'usucapione della relativa servitù per mancata tempestiva deduzione e per difetto di prova. I ricorrenti principali hanno censurato la sentenza per violazione dell'art. 873 c.c., per motivazione apparente e per omessa/erronea valutazione delle risultanze tecniche, sostenendo che i fabbricati erano in aderenza e che, in tale ipotesi, la sopraelevazione in aderenza sarebbe lecita. La resistente ha proposto ricorso incidentale deducendo che la sporgenza del tetto costituiva una servitù di sporto acquistata per usucapione ultraventennale e che la corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi su tale domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i ricorrenti non si sono confrontati con la reale ratio della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva accertato in fatto che l'aderenza tra gli edifici esisteva solo al piano terra e che la sopraelevazione dei convenuti non era in linea con la parete sottostante; da tale accertamento, non specificamente censurato, aveva correttamente applicato l'art. 873 c.c. e disposto l'arretramento a tre metri. Ha giudicato infondati anche il secondo e il terzo motivo, osservando che le doglianze sulla motivazione e sulle risultanze tecniche non erano state supportate dall'indicazione specifica delle contestazioni mosse in merito alla consulenza tecnica nel giudizio di merito né dalla riproduzione dei passaggi rilevanti dell'elaborato peritale. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso il vizio denunciato: la corte d'appello aveva implicitamente respinto la pretesa usucapione della servitù di sporto, affermando che non era stata ritualmente proposta e che mancava prova; inoltre, le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    in assenza di una espressa disciplina urbanistica sulle distanze tra costruzioni, trova applicazione la distanza legale di tre metri; la norma opera quando le costruzioni non siano realmente in aderenza.

  • art. 1140 c.c.

    richiamato dalla ricorrente incidentale per sostenere l'intervenuta usucapione della servitù di sporto, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura perché mancavano tempestiva deduzione e prova del possesso utile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione di legge; la Corte ha ritenuto inammissibile o infondata la censura quando mirava a contestare l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato per il dedotto vizio di motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione della sentenza impugnata consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    evocato in relazione alla pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente, non ravvisata dalla Corte.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha negato il vizio, evidenziando che le doglianze tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto la disciplina richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di distanze tra costruzioni, la disciplina dell'art. 873 c.c. opera quando i fabbricati non siano effettivamente in aderenza; se il giudice di merito accerta che l'aderenza esiste solo al piano terra e che la sopraelevazione si discosta dalla parete sottostante, è legittimo applicare la distanza legale di tre metri.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare in astratto la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito: occorre confrontarsi con la specifica ratio decidendi e indicare con precisione i fatti decisivi asseritamente omessi, senza trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
  • Quando la sentenza di merito recepisce le conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio, il ricorrente che intenda contestarla deve dimostrare di aver sollevato tempestive critiche nel giudizio a quo e riprodurre nel ricorso i passaggi essenziali dell'elaborato e delle contestazioni, altrimenti la censura è inammissibile o infondata.
  • L'usucapione di una servitù, anche se dedotta in relazione a una pretesa di mantenere una sporgenza sul fondo altrui, richiede specifica allegazione tempestiva e prova rigorosa del possesso utile; in cassazione non è possibile colmare lacune probatorie con nuove valutazioni del materiale istruttorio.
  • Le censure di nullità della motivazione o di omesso esame del fatto decisivo non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove, poiché l'apprezzamento degli elementi istruttori resta riservato al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.