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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32359/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Milano e, quindi, la condanna della società al pagamento della differenza di indennità di uscita dal turno in favore del lavoratore. Ha inoltre posto le spese di legittimità a carico della ricorrente e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il calcolo dell'indennità di uscita dal turno (IUT) prevista dall'art. 26 del CCNL Energia e Petrolio. Un lavoratore aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della differenza tra quanto già corrisposto e quanto ritenuto dovuto a titolo di IUT per il periodo 1 febbraio 2016 - 30 maggio 2016. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha denunciato violazione degli accordi collettivi aziendali/nazionali del 2003 e 2008 e degli artt. 1362 e 1364 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse incluso nella base di calcolo della IUT anche le c.d. indennità speciali, che invece sarebbero espressamente escluse; (2) ha denunciato violazione degli stessi accordi e dell'art. 1322 c.c., sostenendo che la disciplina negoziale integrativa di ambito nazionale/aziendale avesse portata derogatoria rispetto all'art. 26 del CCNL e dovesse escludere quelle voci dal computo. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e non accoglibile, con profili di inammissibilità, anche il secondo, perché la Corte di merito aveva correttamente interpretato l'art. 26 come norma speciale che richiede di considerare, nella base di calcolo della IUT, i compensi percepiti per il lavoro in turno, a prescindere dalla loro natura strettamente retributiva, purché correlati alla turnazione. È stato quindi confermato che l'indennità speciale forfettaria di spostamento rientra nel calcolo della IUT, nonostante la diversa previsione generale dell'accordo del 30.9.2008 sulla sua irrilevanza retributiva e ai fini TFR.

Norme richiamate

  • art. 26 CCNL Energia e Petrolio

    "media dei compensi complessivi dei tre anni precedenti, percepiti per lavoro in turno, a titolo di indennità e maggiorazione delle quote orarie"

    È stata qualificata come disposizione speciale che, per il calcolo della IUT, include tutte le somme percepite in correlazione al lavoro in turno, anche se non strettamente retributive.

  • art. 14 Accordo sindacale nazionale Eni del 30/9/2008

    "L'indennità di spostamento non fa parte della retribuzione ad alcun effetto e non è considerata utile ai fini della determinazione del TFR"

    La previsione generale non è stata ritenuta idonea a prevalere sulla disciplina speciale dell'art. 26 CCNL per il diverso calcolo della IUT.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto collettivo deve ricercare la comune intenzione delle parti mediante criterio letterale, teleologico e sistematico.

  • art. 1364 c.c.

    È stato evocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto infondata la lettura che avrebbe escluso le indennità speciali dalla base di calcolo.

  • art. 1322 c.c.

    La Corte ha escluso che la disciplina negoziale integrativa potesse essere letta come derogatoria dell'art. 26 CCNL in senso sfavorevole al lavoratore, valorizzando la volontà effettiva delle parti sociali.

  • art. 1367 c.c.

    La regola di conservazione del contratto non impedisce di applicare all'IUT la disciplina speciale che esclude l'irrilevanza generale di una voce solo per quel calcolo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale delle censure di violazione di legge proposte in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio con motivazione riservata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione dei contratti collettivi, il criterio letterale non opera in modo isolato: occorre coordinare il testo con la ratio dell'istituto e con il sistema complessivo delle clausole rilevanti.
  • Quando una disposizione collettiva disciplina in modo speciale un determinato istituto, essa può prevedere una base di calcolo più ampia o diversa rispetto a regole generali della stessa contrattazione, se ciò emerge dalla volontà delle parti sociali.
  • Ai fini del computo di un'indennità collegata al lavoro turnista, vanno incluse le voci corrisposte in ragione della turnazione; la natura formalmente retributiva o meno della singola voce non è decisiva se essa è causalmente connessa alla prestazione in turno.
  • La relazione tra contratti collettivi di diverso livello non è governata da una rigida gerarchia astratta, ma dall'effettiva volontà negoziale desumibile dal coordinamento delle fonti collettive.
  • In sede di legittimità, l'interpretazione del contratto collettivo è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi motivazionali, non per una mera contrapposizione di una lettura alternativa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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