Cassazione Civile, Ordinanza n. 20159/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia origina da un'intimazione di pagamento riferita a 15 cartelle esattoriali, opposta dalla società contribuente dinanzi al giudice tributario. In primo grado il ricorso era stato accolto perché ritenute prescritte tutte le pretese iscritte a ruolo; in appello, dopo un precedente intervento della Cassazione che aveva già affermato il termine decennale per i crediti tributari erariali e quello quinquennale per le sanzioni, la CTR ha annullato l'intimazione solo per nove cartelle e l'ha confermata per il resto, rilevando che dalla documentazione non risultava provata la natura delle somme come sanzioni o interessi. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; secondo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. perché la CTR non avrebbe applicato i principi fissati dalla precedente ordinanza di cassazione in tema di sanzioni e non avrebbe dichiarato prescritte le somme dovute a titolo di interessi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso la motivazione apparente, osservando che la sentenza di appello conteneva una motivazione graficamente esistente e comprensibile, idonea a rendere percepibile la ratio decidendi, consistente nel difetto di prova, negli atti, dell'esistenza di sanzioni e interessi. Ha poi escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la CTR si era espressamente pronunciata sulle domande e che la decisione era coerente con il precedente giudizio di cassazione, nel quale per le sanzioni era già stato affermato il termine quinquennale. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sentenza è nulla solo quando manchi la motivazione o essa sia meramente apparente; nel caso esaminato la motivazione della CTR è stata ritenuta presente e intelligibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza di motivazione rileva come nullità della sentenza solo nei casi estremi di assenza assoluta o apparenza della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciabile è la nullità della sentenza per mancanza di motivazione o per omessa pronuncia; non è sufficiente un mero difetto di sufficienza argomentativa.
L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non si esprime su una domanda o eccezione; non ricorre quando la decisione, pur sintetica, affronta il punto controverso.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
In materia di sanzioni amministrative tributarie, il diritto alla riscossione si prescrive in cinque anni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione apparente ricorre solo quando il testo della sentenza sia privo di effettiva argomentazione o presenti affermazioni inconciliabili tali da impedire di comprendere la ratio decidendi; non basta una motivazione ritenuta insufficiente o sintetica.
- Non sussiste omessa pronuncia se il giudice di merito ha comunque preso posizione sulla domanda o sull'eccezione, anche implicitamente, purché la decisione consenta di individuare il percorso logico seguito.
- Quando il giudice fonda la decisione sull'assenza di prova della natura di alcuni crediti, il vizio di omessa pronuncia non può essere invocato solo perché la parte ritenga errata la valutazione probatoria.
- In materia di sanzioni tributarie, la riscossione è soggetta al termine quinquennale previsto dall'art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997; la regola non può essere estesa automaticamente ai tributi erariali.
- Nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione resta limitato ai casi di assenza, apparenza o radicale incomprensibilità della stessa, non potendo trasformarsi in un riesame del merito della decisione.
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