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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34195/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 04/04/2024 con cui il Tribunale della libertà, pur avendo annullato l'ordinanza del GIP limitatamente al reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, aveva confermato la custodia cautelare in carcere per Domicoli con riferimento a vari capi relativi a traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990), estorsione (artt. 81, comma 2, 56 e 629 c.p.) e reato in materia di armi (capo 98). Il difensore ha dedotto carenza di indizi e vizio di motivazione su più profili: inesistenza o episodicita degli apporti alla presunta associazione (capo 8), carattere minatorio non estorsivo della condotta contestata (capo 3), insufficienza degli indizi circa la detenzione del kalashnikov (capo 98) e mancata valutazione del tempo trascorso rispetto alle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che gli artt. e i fatti erano stati già esaminati e motivatamente valutati dal Tribunale. Nel dettaglio: il Tribunale aveva attribuito a Domicoli il ruolo di gestore dei traffici, anche tramite contatti durante la detenzione e tramite terzi; aveva ritenuto le conversazioni intercettate e le dichiarazioni del collaborante Castorina supportare la partecipazione e la rilevanza degli episodi contestati; le minacce sono state valutate come tentativo di estorsione posto che Domicoli ha fatto valere la sua qualita criminale in funzione di uno scopo specifico; la detenzione dell'arma e stata ritenuta fondata su elementi indiziari, tra cui la testimonianza del collaborante che riferiva di avergli visto e mostrato l'arma, e il mancato rinvenimento non esclude la disponibilita. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha correttamente applicato la duplice presunzione cautelare ex art. 275, comma 3 c.p.p., connessa all'art. 74 d.P.R. 309/1990, e ha considerato anche la personalita del prevenuto, i precedenti e i procedimenti pendenti. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il Tribunale ha escluso la sussistenza del reato ex art. 416-bis limitatamente al capo 1 così come valutato in primo grado; la Corte conferma che la questione e stata affrontata con motivazione e il ricorso non puo rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante e' stata esclusa nel suo versante di agevolazione della associazione mafiosa ma non esclusa nella sua configurazione relativa all'aver agito con metodo mafioso; la Corte sottolinea la distinzione tra le due prospettazioni dell'aggravante.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Applicazione della norma sulle aggravanti in materia di stupefacenti che, connessa alla duplice presunzione cautelare, giustifica la misura cautelare in presenza di gravi indizi per reati di traffico di stupefacenti.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma-socle sui delitti in materia di stupefacenti: i fatti contestati rientrano nella disciplina che impatta sulla valutazione della pericolosita e della necessita della custodia cautelare.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Previsione della duplice presunzione cautelare connessa ad alcune fattispecie, cui il Tribunale ha fatto riferimento per ritenere sussistenti le esigenze cautelari nonostante alcune esclusioni di aggravanti.

  • artt. 81, comma 2, 56 e 629 cod. pen.

    Norme relative alla partecipazione, concorso e al reato di estorsione: il Tribunale ha ritenuto che le minacce articolate da Domicoli e l'uso della sua qualita criminale fossero finalizzate a conseguire un vantaggio, configurando tentativo di estorsione.

  • artt. 110, 582 e 628 cod. pen.

    Norme richiamate con riferimento alla condotta della madre e della sorella che andarono a regolare la questione; il Tribunale ritiene che tali azioni non escludano la valenza estorsiva della condotta precedente dell'indagato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilita di infliggere una somma alla Cassa delle ammende: la Corte, dichiarando il ricorso inammissibile, ha disposto tali condanne (euro 3.000 alla Cassa delle ammende).

Massime di principio

  • La Corte di legittimita non ammette ricorsi che si limitino a riesporre questioni di fatto gia valutate dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione analitica dell'ordinanza impugnata.
  • La presenza di conflitti o attivita autonome fra singoli partecipi non esclude automaticamene l'esistenza di una associazione: la valutazione e' complessiva e puo coesistere autonomia di taluni atti con l'appartenenza all'organizzazione.
  • Le minacce assumono valenza estorsiva quando sono finalizzate a un vantaggio concreto e sono aggravate dall'utilizzo della qualita criminale del soggetto; il successivo pagamento di terzi non cancella necessariamente l'elemento estorsivo precedente.
  • La detenzione di un'arma puo essere ritenuta da indizi anche in assenza del rinvenimento materiale dell'arma, quando intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori forniscano riscontri coerenti sulla disponibilita dell'arma.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari puo reggersi su presunzioni normative (es. art. 275, comma 3 c.p.p.) e su elementi concreti della personalita e della storia giudiziaria dell'indagato; il tempo trascorso dai fatti non e di per se sufficiente ad escluderle se persistono altri fattori di rischio.
  • In sede di impugnazione e necessario indicare in modo puntuale e circostanziato errori di diritto o di motivazione: critiche generiche alla valutazione probatoria del giudice di merito sono spesso inammissibili.

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