Cassazione Civile, Ordinanza n. 12470/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una querela di falso proposta contro quattro attestazioni di credito rilasciate da un funzionario bancario ai sensi dell'art. 50 TUB, utilizzate per ottenere decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi nei confronti della società debitrice principale e dei fideiussori. La ricorrente sosteneva che le attestazioni fossero ideologicamente false perché indicavano un saldo debitorio non corrispondente alla reale consistenza del credito, in quanto comprendente interessi asseritamente non dovuti o usurari, nonché commissioni e oneri illegittimi. In cassazione sono stati dedotti due motivi: il primo per violazione dell'art. 50 TUB, assumendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere irrilevante la contestazione del reale contenuto del credito e nell'escludere che gli estratti conto fossero scritture contabili rilevanti; il secondo per omesso esame di un fatto decisivo, ma senza una specifica illustrazione del fatto omesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica: la querela di falso è esperibile solo per contestare la provenienza materiale della scrittura e la sua sottoscrizione, non per contestare la verità del contenuto o l'esattezza del saldo attestato. Poiché la doglianza mirava in realtà ad accertare la reale consistenza del debito verso la banca, la querela è stata considerata inammissibile; la contestazione del credito avrebbe dovuto essere svolta con gli ordinari mezzi di prova. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché la ricorrente aveva svolto un'esposizione unitaria che non consentiva di individuare il contenuto del motivo né il fatto decisivo asseritamente omesso. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
citazione ex art. 221 c.p.c.
richiamato quale base processuale della querela di falso proposta dalla parte ricorrente.
attestazioni ex art 50 TUB
la dichiarazione del funzionario di banca ha efficacia probatoria privilegiata limitata alla corrispondenza tra quanto attestato e le scritture contabili della banca, ed è utilizzabile ai fini monitori; non copre la verità sostanziale di ogni singola posta di conto.
riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
richiamato per affermare che la provenienza della scrittura dal sottoscrittore può essere provata anche mediante riconoscimento tacito.
verificazione ex art. 216 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 215 c.p.c. per delimitare l'efficacia probatoria della scrittura privata quanto alla sola provenienza.
secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c.
la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della sola provenienza della dichiarazione da chi l'ha sottoscritta, non della veridicità del contenuto.
richiamati dalla ricorrente per sostenere che gli estratti conto non sarebbero scritture contabili ai fini della reale rappresentazione del credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02
richiamato per disporre il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La querela di falso proposta contro una scrittura privata è ammissibile solo per contestarne la falsità materiale, cioè la provenienza dell'atto dal soggetto che appare averlo sottoscritto; non è invece lo strumento per contestarne la veridicità intrinseca o la correttezza del contenuto dichiarato.
- Se la censura riguarda l'esattezza del credito attestato in un documento bancario, e quindi la reale consistenza del saldo o la legittimità delle singole poste addebitate, la contestazione deve essere proposta con gli ordinari mezzi di prova e non mediante querela di falso.
- Il documento ex art. 50 TUB è idoneo a sorreggere la fase monitoria nei limiti della corrispondenza tra attestazione e contabilità bancaria; la sua efficacia non si estende alla verifica sostanziale di tutte le componenti del credito.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando non sia chiaramente individuato il fatto storico omesso e non sia specificamente illustrato il contenuto del motivo.
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