Cassazione Penale, Sentenza n. 37648/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il gravame avverso l'ordinanza di custodia cautelare. La censura, sollevata tramite unico motivo, denunciava la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 273 e 192 c.p.p. e agli artt. 629, 628, comma 3, e 416‑bis c.p., prospettando l'insufficienza del giudizio di gravità indiziaria in relazione alle ipotesi di estorsione (capi 19), 23) e 32)) e all'ipotesi associativa (capo 1). Le critiche difensive vertevano sull'identificazione dell'indagato tramite il soprannome "Michele test/Testazza", sulla attendibilità delle intercettazioni e dei collaboratori e sulla compatibilità temporale tra detenzione e condotte contestate.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame, confermando la valutazione della gravità indiziaria tanto per le estorsioni contestate quanto per l'associazione di tipo mafioso (art. 416‑bis). La Corte ha valorizzato l'insieme degli elementi: intercettazioni (SMS e conversazioni ambientali) che collegano il soprannome "Testazza" all'indagato, dichiarazioni dei collaboratori (Vincenzo Albanese, Giuseppe Cacciola) che collocano Michele in posizione apicale o di reggenza nel ramo familiare, riscontri relativi alle riscossioni estorsive e la coerenza logica della ricostruzione. Sono state respinte le censure difensive relative alla detenzione pregressa, all'asserita incongruenza delle captazioni e all'attendibilità di singoli dichiaranti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la decisione non comporta la rimessione in libertà e la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disp. att.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata come fondamento della contestazione di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto provata, quanto a gravità indiziaria, la partecipazione e il ruolo organizzativo/di reggenza dell'indagato nel ramo familiare detto "Testazza", anche sulla base di dichiarazioni di collaboratori e di intercettazioni.
art. 628 c.p. (estorsione), comma 3
Applicata alle ipotesi di estorsione aggravata: la Corte ha ritenuto sussistenti indizi gravi circa le richieste estorsive e le riscossioni contestate, valorizzando intercettazioni e riscontri.
Richiamato nella doglianza difensiva in relazione alla valutazione degli elementi a supporto della misura; la Corte ha ritenuto invece congrua la motivazione del Tribunale del riesame ai fini della conferma della custodia cautelare.
Richiamato dalla difesa in tema di apprezzamento delle dichiarazioni e delle prove; la Corte ha ritenuto che il Tribunale si sia adeguatamente confrontato con le dichiarazioni dei collaboratori e con gli elementi intercettativi.
Richiamato in tema di motivazione e valutazione della prova; la Corte ha giudicato la motivazione del Tribunale non contraddittoria né illogica rispetto alla gravità indiziaria.
Richiamato in ordine ai limiti della esposizione dei motivi in cassazione: la Corte ha ritenuto ammissibile e comunque non decisivi i rilievi difensivi formulati nei limiti enunciati.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att.
Dispositivo procedurale richiamato per gli adempimenti da eseguire in caso di mancata rimessione in libertà del ricorrente.
Massime di principio
- Il giudizio di gravità indiziaria può fondarsi su un compendio globale di elementi (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, riscontri) e non richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio; la valutazione è globale e non parcellizzata.
- I soprannomi o nomignoli ricorrenti nell'ambiente possono costituire un elemento identificativo valido se corroborati da più fonti e da riscontri fattuali.
- La condizione di detenzione in passato non esclude che il soggetto abbia successivamente assunto ruoli direttivi o concordato modalità illecite: riferimenti temporali approssimativi non sono necessariamente decisivi contro l'identificazione.
- Le contestazioni sull'attendibilità di singoli collaboratori o di singole intercettazioni possono essere superate quando vi sia convergenza di altri elementi indiziari e riscontri che rafforzano la ricostruzione.
- Le difese devono motivare la decisività delle censure sollevate e confrontarsi specificamente con tutti gli elementi indiziari: censure aspecifiche o non confrontate con il compendio probatorio sono destinate a essere respinte.
- In sede cautelare la valutazione logico‑critica delle intercettazioni e delle dichiarazioni è essenziale: il giudice può ritenere credibili elementi anche se alcuni aspetti appaiono ambigui, purché sussista un endorsement probatorio complessivo.
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