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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35479/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Giudice di Pace di Milano che aveva convalidato il trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Milano-Corelli disposto dal Questore di Bologna in seguito a un provvedimento di espulsione. Con l'unico motivo ha dedotto, da un lato, l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, sostenendo che il giudice non aveva considerato che, al momento del provvedimento espulsivo e del trattenimento, era pendente l'impugnazione avverso il diniego della protezione internazionale, con relativa istanza di sospensione; dall'altro lato, ha denunciato la violazione dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del testo unico immigrazione, perché il Giudice di Pace avrebbe convalidato il trattenimento nonostante la sussistenza di una causa di inespellibilità derivante dall'avvenuta sospensione dell'efficacia del provvedimento della Commissione Territoriale da parte del Tribunale di Catania.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo nei limiti rilevanti, osservando che l'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in materia di protezione internazionale, salvo le ipotesi speciali previste dalla norma, e che l'ordinanza impugnata, pur dando atto dell'istanza di sospensione, ha omesso di considerare che essa era stata accolta. Di conseguenza, lo straniero non poteva più essere considerato illegalmente presente sul territorio nazionale e il trattenimento non poteva essere convalidato. La Corte ha quindi cassato senza rinvio il decreto impugnato. Quanto alle spese, ha escluso la regolazione nel dispositivo, precisando che, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato e soccombente un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore deve avvenire secondo le regole del testo unico spese di giustizia dinanzi al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La Corte richiama la norma come parametro sulla inespellibilità: se sussiste una causa ostativa all'espulsione, non può essere convalidato il trattenimento fondato sull'asserita illegalità della presenza sul territorio.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    La proposizione del ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, salvo le ipotesi speciali indicate dalla norma; se la sospensione è stata concessa, il provvedimento non può essere posto a base dell'espulsione e del trattenimento.

  • art. 3, comma 4-bis, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13

    È richiamato come base del decreto motivato che può sospendere l'efficacia esecutiva nei casi previsti dall'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008.

  • art. 82 t.u. spese di giustizia

    Per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro una pubblica amministrazione, il compenso e le spese del difensore vanno liquidati dal giudice del procedimento con apposita istanza.

  • art. 83, comma 2, t.u. spese di giustizia

    Nel giudizio di cassazione, o in caso di cassazione senza rinvio, la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio spetta al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.

  • art. 133 t.u. spese di giustizia

    La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'Amministrazione statale; in tal caso opera il diverso regime della liquidazione del difensore della parte ammessa al patrocinio.

Massime di principio

  • In materia di trattenimento dello straniero, il giudice della convalida deve verificare l'effettiva persistenza dei presupposti dell'espulsione e del trattenimento; se il provvedimento presupposto è sospeso, viene meno la base legittimante della misura afflittiva.
  • La mancata considerazione di un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego di protezione internazionale integra un vizio decisivo della motivazione e determina la cassazione del decreto di convalida.
  • La sospensione giudiziale del diniego di protezione internazionale impedisce di qualificare il richiedente come soggetto illegalmente presente sul territorio nazionale ai fini dell'espulsione e del trattenimento.
  • Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulta vittoriosa contro una pubblica amministrazione, le spese e il compenso del difensore non si liquidano nel dispositivo a carico della controparte, ma secondo il meccanismo speciale previsto dal testo unico spese di giustizia presso il giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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