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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22437/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca aveva convenuto in giudizio un fideiussore e la moglie per ottenere, in via principale, la declaratoria di simulazione assoluta e, in subordine, la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. di un atto con cui il fideiussore aveva trasferito alla moglie la quota di un immobile già adibito a casa coniugale, in esecuzione di accordi di separazione. I convenuti avevano sostenuto che l’atto fosse adempiuto a un obbligo assunto in sede di separazione consensuale e che comunque mancassero i presupposti della revocatoria, perché l’immobile era inserito in un fondo patrimoniale sin dal 2001 e non vi era prova della scientia damni della moglie. I giudici di merito avevano rigettato la simulazione e accolto la revocatoria, ritenendo il credito anteriore all’atto, sussistente l’eventus damni e l’atto gratuito; in cassazione i ricorrenti hanno dedotto: difetto di interesse ad agire della banca per l’inopponibilità del bene al credito ex art. 170 c.c.; erronea valutazione dell’eventus damni, sostenendo che la capienza patrimoniale andasse apprezzata al momento dell’atto e non della domanda; omesso esame della precedente costituzione del fondo patrimoniale e dell’asserita irrevocabilità della relativa destinazione; erronea qualificazione dell’atto come gratuito anziché oneroso nell’ambito degli accordi di separazione; conseguente necessità di provare la scientia damni anche del terzo acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto conforme a giurisprudenza consolidata la decisione di merito che aveva qualificato l’atto di costituzione/trasferimento in favore della moglie come atto a titolo gratuito e revocabile, sottolineando che, per il fondo patrimoniale o per attribuzioni patrimoniali simili successive all’assunzione del debito, è sufficiente la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore a integrare l’eventus damni, soprattutto quando il bene costituisca di fatto il patrimonio rilevante del fideiussore. Ha inoltre affermato che, in tali ipotesi, la scientia damni del debitore è sufficiente e può essere provata anche per presunzioni, mentre non è necessaria la prova del consilium fraudis né della partecipazione del terzo alla frode; ha infine ritenuto inammissibili le censure che contestavano la gratuità dell’atto e la valutazione presuntiva della Corte territoriale, perché dirette in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria ordinaria è esperibile quando l’atto dispositivo del debitore pregiudichi la garanzia patrimoniale del creditore; per gli atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la scientia damni del debitore, mentre per gli atti gratuiti non occorre la partecipazione del terzo alla frode.

  • art. 170 c.c.

    La dedotta impignorabilità del bene conferito in fondo patrimoniale è stata ritenuta non idonea a escludere, nel caso concreto, l’interesse del creditore ad agire in revocatoria, poiché l’atto contestato era comunque revocabile.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire del creditore è stato escluso dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto infondata la censura, poiché la revocatoria era strumento idoneo a ricostituire la garanzia patrimoniale.

  • art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono state respinte perché la sentenza impugnata si è attenuta ai principi consolidati in tema di revocatoria ordinaria e qualificazione dell’atto.

  • art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.

    La doglianza di nullità per difetto di interesse ad agire è stata ritenuta infondata.

  • art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo è stata disattesa perché i ricorrenti miravano in sostanza a una rivalutazione del merito.

  • art. 2903 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’irrevocabilità della destinazione patrimoniale per decorso del termine, ma la Corte non ha accolto tale impostazione.

  • art. 2697 c.c.

    La prova della capienza patrimoniale residua e della ricorrenza dei presupposti dell’azione revocatoria è stata posta a carico di chi la eccepisce, secondo il ragionamento della Corte di merito confermato in cassazione.

  • art. 2729 c.c.

    La censura sulla prova presuntiva è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a sostituire la diversa valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale ai sensi della disciplina del ricorso semplificato.

  • art. 378 c.p.c.

    È stata depositata memoria ex art. 378 c.p.c. prima della decisione.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il negozio con cui si trasferisce un bene nel contesto di una sistemazione familiare, quando intervenga dopo il sorgere del credito e non sia sorretto da un effettivo corrispettivo patrimoniale, può essere qualificato come atto gratuito ai fini della revocatoria ordinaria.
  • Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, l’eventus damni può consistere anche nella sola variazione qualitativa del patrimonio del debitore, quando tale variazione renda più incerta o difficoltosa la soddisfazione coattiva del credito.
  • Per gli atti dispositivi successivi al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore; non è necessario provare un vero e proprio intento fraudolento.
  • Nelle ipotesi di atto gratuito, la revocatoria non richiede la prova della partecipazione o conoscenza del terzo circa l’intenzione fraudolenta del debitore.
  • Le censure che mirano a contestare la qualificazione onerosa/gratuita dell’atto o la valutazione degli indizi utilizzati dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • La prova dell’insussistenza del pregiudizio per il creditore e dell’esistenza di un patrimonio residuo capiente non può essere desunta da elementi successivi e sganciati dall’atto dispositivo contestato, ma va apprezzata rispetto alla situazione patrimoniale rilevante al momento dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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