Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17184/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di riconoscimento della continuazione tra due condanne per reati di cui all'art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309: una sentenza del 15/12/2021 (fatto del 17/11/2020) e una del 14/06/2023 (fatti tra il 30/12/2017 e il 15/04/2018). Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza ritenendo assenti elementi di programmazione unitaria dei reati, in particolare per la consistente distanza temporale tra gli eventi e per la diversa modalità di commissione (un reato commesso dal solo imputato e l'altro in concorso con correi). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione per un errore materiale nella indicazione della distanza temporale (refuso indicante 17 anni invece di circa 3) e sosteneva che il fatto che un reato sia stato giudicato in seguito ad arresto in flagranza (e dunque processato da solo) non escluderebbe in sé la continuità con reati commessi in concorso con altri.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'errore nella menzione di "17 anni" fosse un mero refuso, dato che le date corrette erano indicate nell'ordinanza impugnata, e che comunque sussisteva una distanza temporale di circa tre anni tra i fatti, distanza ritenuta significativa e idonea a ostacolare il riconoscimento della volizione unitaria. Ha inoltre ritenuto legittimo il richiamo alla diversa modalità di commissione (individuale vs in concorso) come indice astratto rilevante ai fini della continuazione. L'ipotesi avanzata dal ricorrente circa la presenza occulta di correi nel fatto giudicato in flagranza è stata ritenuta mera congettura priva di fondamento e non idonea a invalidare la motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Disciplina i reati in materia di stupefacenti che costituivano le fattispecie oggetto delle condanne: la norma identifica la fattispecie materiale ma non incide direttamente sui criteri di riconoscimento della continuazione, che vanno valutati in base agli indici di unitarietà del disegno criminoso.

  • Codice penale, art. 81, comma 2

    L'art. 81, comma 2, cod. pen. è la norma che regolamenta l'istituto della continuazione (unità del disegno criminoso). La sentenza conferma che, anche in sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede la valutazione di molteplici indici (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.).

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese successive al rigetto.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare l'esistenza di una volizione criminale unitaria e ciò richiede la valutazione complessiva di più indici (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione).
  • Una distanza temporale significativa (anche alcuni anni) tra i reati rappresenta un elemento ostativo al riconoscimento della continuazione, salvo prova che i reati successivi fossero già programmati nelle loro linee essenziali al momento del primo fatto.
  • Differenze nelle modalità di commissione (es. reato commesso da solo vs in concorso con altri) costituiscono indici astratti rilevanti e possono legittimamente essere valorizzati dal giudice nell'esame della continuazione.
  • Un arresto in flagranza che porta al processo del solo imputato non esclude automaticamente la continuazione, ma l'asserzione che vi fossero altri correi deve essere dimostrata: mere congetture non sono idonee a scalfire la motivazione.
  • Errori materiali o refusi nella descrizione delle date non invalidero no la decisione se le date corrette sono comunque riportate e la motivazione risulta coerente con i fatti concreti indicati.
  • In sede di esecuzione si applicano gli stessi criteri rigorosi adottati nel giudizio di cognizione per valutare la continuazione; chi chiede il riconoscimento ha l'onere di fornire elementi concreti e non solo indizi teorici.
  • La condanna alle spese processuali segue le regole dell'art. 616 c.p.p. quando il ricorso in materia di esecuzione viene rigettato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.