Cassazione Civile, Ordinanza n. 05371/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condividente)
La controversia
La controversia riguardava lo scioglimento di più comunioni aventi ad oggetto diversi immobili, alcuni provenienti dalla successione della madre, altri dalla successione del padre, e un ulteriore immobile già in comunione ordinaria tra tutti i fratelli. In primo grado era stata disposta una divisione sostanzialmente unitaria, con assegnazioni e conguagli; in appello, invece, la corte territoriale aveva ritenuto che si trattasse di masse distinte, fondate su titoli diversi, e aveva quindi predisposto tre separate divisioni, salvo il caso di un espresso consenso scritto di tutti i condividenti a unificare le masse. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la corte d’appello avrebbe statuito in modo incompatibile con la domanda originaria della controparte, che aveva chiesto una divisione unitaria; 2) violazione dell’art. 100 c.p.c., per asserita carenza di interesse ad appellare della medesima attrice, avendo ella ottenuto in primo grado una divisione conforme alla propria impostazione; 3) omessa motivazione sul mancato abbattimento del valore di un immobile per la presenza di un comodato e per le spese di ristrutturazione sostenute dai comodatari; 4) violazione degli artt. 1803, 1809, 1810 c.c. e della L. 431/1998, sostenendo che il rapporto dovesse qualificarsi come locazione e non comodato, alla luce delle spese affrontate; 5) violazione dell’art. 1362 c.c. per errata interpretazione del contratto e mancata indagine sulla volontà delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato il principio per cui, quando i beni in comunione provengono da titoli diversi, non vi è un’unica comunione ma tante comunioni quante sono le fonti di acquisto, con conseguente necessità di trattare separatamente le distinte masse in divisione. Ha inoltre ritenuto corretto il ragionamento della corte territoriale sulla stima dell’immobile concesso in comodato: il comodante non è tenuto a rimborsare al comodatario le spese di ristrutturazione non necessarie e urgenti per la conservazione del bene, trattandosi di spese sostenute nel suo esclusivo interesse; pertanto non era dovuta alcuna decurtazione del valore del bene in sede divisionale. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione è stata esclusa perché la decisione di appello si è mantenuta entro il perimetro della domanda di divisione, applicando correttamente la regola delle masse distinte quando i titoli di provenienza sono diversi.
L’appellabilità non è stata negata; la parte che aveva ottenuto in primo grado una divisione unitaria poteva comunque impugnare per far valere la necessità di distinguere le masse e le comunioni.
L’unificazione di comunioni diverse presuppone un consenso negoziale specifico e, trattandosi di immobili, la forma scritta ad substantiam.
Richiamato per la qualificazione del comodato come contratto reale e gratuito, con consegna della cosa per un uso determinato.
Il comodatario ha il dovere di custodire e conservare la cosa, con conseguente carico delle spese ordinarie di uso e manutenzione.
Le spese per l’uso della cosa gravano sul comodatario; solo le spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione danno diritto al rimborso, senza che ciò implichi un obbligo generale del comodante di eseguirle.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha ribadito la gratuità del rapporto e l’assenza di un obbligo del comodante di mantenere il bene in stato da servire all’uso convenuto.
Richiamato nel motivo di ricorso; non è stato ritenuto decisivo per mutare la qualificazione del rapporto.
Se il comodante conosce i vizi della cosa e non avvisa il comodatario, risponde dei danni; la norma conferma che non esiste un obbligo generale di adeguamento/manutenzione del bene.
L’interpretazione del contratto non può prescindere dal testo, ma nel caso concreto la qualificazione come comodato è stata ritenuta corretta alla luce della gratuità del rapporto e delle pattuizioni esaminate.
Invocata per sostenere la natura locatizia del rapporto, ma la Corte non ha ravvisato elementi idonei a superare la qualificazione di comodato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati rilevati i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato per il procedimento camerale e il deposito di memoria.
Massime di principio
- Quando beni in comunione provengono da titoli diversi, non si forma un’unica comunione ma una pluralità di comunioni autonome; in divisione devono essere trattate come masse distinte, ciascuna con propria disciplina e propria formazione dei lotti.
- L’unificazione in un solo progetto divisorio di più masse patrimoniali presuppone il consenso di tutti i condividenti, che deve risultare da uno specifico negozio; se l’unione riguarda immobili, il consenso richiede la forma scritta ad substantiam.
- Nel giudizio di divisione, il litisconsorzio necessario opera all’interno di ciascuna massa, non necessariamente tra masse provenienti da titoli diversi.
- Nel comodato il comodante non assume un obbligo generale di mantenere il bene in stato da servire all’uso convenuto: consegna la cosa nello stato in cui si trova e il comodatario sopporta le spese ordinarie di uso e di conservazione.
- Le spese straordinarie sostenute dal comodatario per migliorare o ristrutturare il bene, se non necessarie e urgenti per la conservazione della cosa, restano a suo carico e non possono essere pretese in rimborso dal comodante.
- In sede divisionale, il valore del bene va determinato tenendo conto della sua reale consistenza e delle migliorie apportate, senza decurtazioni fondate su spese che non danno diritto a rimborso.
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