Cassazione Civile, Ordinanza n. 12349/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte danneggiata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni proposta da due soggetti per il mancato godimento di un immobile-deposito, che assumevano causato da lavori edili eseguiti dai vicini in un immobile adiacente. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. In appello, i soccombenti avevano proposto appello incidentale e si erano costituiti telematicamente l'11 marzo 2016 alle ore 20:31, con ricevuta di avvenuta consegna generata; la Corte d'appello aveva però ritenuto tardiva la costituzione, considerando la data di lavorazione/accettazione della cancelleria del 14 marzo 2016, e aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione degli artt. 343 e 161 c.p.c., dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012, dell'art. 13 d.m. 44/2011, per avere la Corte d'appello erroneamente preso a riferimento la data di lavorazione da parte della cancelleria e non quella di generazione della ricevuta di avvenuta consegna del deposito telematico; (2) nullità della sentenza e del procedimento, e violazione delle norme sulle prove, per non avere ammesso le prove richieste a sostegno dell'appello incidentale; (3) nullità e violazione di varie norme processuali in punto di spese, per avere la Corte d'appello compensato integralmente le spese del grado in accoglimento dell'appello principale dei convenuti. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la questione dell'ammissibilità dell'appello incidentale alla luce del corretto momento di perfezionamento del deposito telematico; il rinvio riguarda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione valorizza il principio per cui il deposito telematico si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna e non con la successiva lavorazione dell'atto da parte della cancelleria.
Norme richiamate
richiamato per il termine di proposizione dell'appello incidentale
invocato nel motivo di ricorso insieme alle norme sul deposito telematico
art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012
il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando è generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore PEC del Ministero della giustizia; se la ricevuta è generata entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile, il deposito è tempestivo
richiamato nel motivo come norma tecnica sul deposito telematico
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge evocata nei motivi
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
norma sul vizio di nullità della sentenza o del procedimento evocata nei motivi
richiamati nei motivi relativi alla prova e alle spese
richiamati nei motivi per il mancato espletamento delle prove testimoniali
richiamato nel terzo motivo, senza ulteriore sviluppo decisorio
Massime di principio
- Il deposito telematico di un atto processuale si perfeziona, ai fini della tempestività, nel momento in cui il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna, non nel momento successivo in cui la cancelleria prende in carico o "lavora" l'atto.
- Se la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile, il deposito deve considerarsi tempestivo, anche se l'accettazione/certificazione di cancelleria interviene in un giorno successivo.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della decisione impugnata su un punto pregiudiziale, restano assorbite le censure dipendenti relative all'istruzione probatoria e alla regolazione delle spese.
- La verifica della tempestività di un'impugnazione incidentale in via telematica deve essere compiuta sulla base della data di perfezionamento del deposito per il mittente, non sulla base della successiva lavorazione dell'atto da parte dell'ufficio giudiziario.
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