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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30203/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un atto di compravendita immobiliare con cui una persona fisica aveva trasferito alla madre la nuda proprietà di un immobile e una quota di piena proprietà di altro cespite. Il Tribunale aveva respinto la domanda di nullità per simulazione assoluta e accolto la domanda subordinata di revocatoria ordinaria proposta dalla società creditrice, dichiarando inefficace l’atto ex art. 2901 c.c. La Corte d’appello ha confermato la decisione, compensando in parte le spese e mantenendo a carico dell’appellante anche le spese di c.t.u. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione di norme su vendita, donazione e interpretazione contrattuale, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente qualificato l’atto come negotium mixtum cum donatione; 2) violazione delle norme sulla revocatoria e sulla prova presuntiva, sostenendo che i fatti valorizzati non fossero indizi gravi, precisi e concordanti della scientia damni; 3) violazione delle norme sulle spese processuali, contestando la condanna integrale alle spese di consulenza tecnica nonostante la parziale compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la qualificazione dell’atto come negotium mixtum cum donatione era un passaggio non decisivo della motivazione, essendo la decisione fondata sulla natura onerosa dell’atto e sulla sua posteriorità rispetto al sorgere del credito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché la valutazione della ricorrenza dei requisiti della prova presuntiva e la scelta degli indizi appartengono al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se adeguatamente motivate. Ha infine respinto il terzo motivo, chiarendo che le spese di consulenza tecnica d’ufficio rientrano tra le spese processuali e possono essere poste, anche integralmente, a carico di una parte nonostante una compensazione solo parziale delle altre spese. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La Corte conferma che l'azione revocatoria ordinaria è esperibile contro un atto dispositivo a titolo oneroso compiuto dopo il sorgere del credito, quando sia dimostrata la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ribadisce che la valutazione degli indizi e della prova presuntiva spetta al giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni, senza accoglimento della censura.

  • art. 2729 c.c.

    La gravità, precisione e concordanza degli indizi sono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese processuali seguono la soccombenza, ma la loro ripartizione resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese può essere disposta anche solo parzialmente e non deve necessariamente corrispondere in modo aritmetico all'esito della causa; le spese di c.t.u. possono essere regolate separatamente.

  • art. 175 c.p.c.

    Richiamato per affermare il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali superflue in funzione della ragionevole durata del processo.

  • art. 127 c.p.c.

    Richiamato, insieme all'art. 175 c.p.c., a sostegno del principio di economia processuale e della non necessità di attività inutili.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito dell'ordinanza all'esito della camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe un passaggio argomentativo non decisivo della sentenza impugnata è inammissibile se la decisione si regge comunque su autonome rationes non colpite dal motivo.
  • In tema di azione revocatoria ordinaria, la natura onerosa dell'atto e la sua posteriorità rispetto al sorgere del credito sono dati centrali ai fini della verifica dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
  • La valutazione della sussistenza dei requisiti della prova per presunzioni semplici, nonché la scelta dei fatti noti e delle regole di अनुभवienza da applicare, appartiene al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione adeguata.
  • La contestazione in cassazione della sola forza indiziaria degli elementi valorizzati dal giudice di merito non è ammissibile quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • Le spese di consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra le spese processuali e possono essere poste, anche integralmente, a carico di una parte nonostante la compensazione parziale delle altre spese di lite, senza violare gli artt. 91 e 92 c.p.c.
  • La ripartizione o compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una perfetta proporzione matematica tra soccombenza e regolamento delle spese.
  • Quando il ricorso per cassazione è prima facie infondato o inammissibile, il giudice può evitare attività processuali superflue, come l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notificazione, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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