Cassazione Civile, Ordinanza n. 39281/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso di IRPEF versata per gli anni d'imposta 2003-2007. Il contribuente aveva prestato servizio come dipendente civile della Nato, per il quale la retribuzione in costanza di rapporto era esente da imposte erariali e locali ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 2083 del 1962. Cessato il servizio e percepita la pensione, il soggetto aveva inizialmente assoggettato a tassazione i ratei pensionistici, ma poi aveva chiesto il rimborso delle imposte pagate, assumendo che la pensione costituisse retribuzione differita e dovesse fruire del medesimo regime di esenzione. La CTR aveva accolto tale tesi e riconosciuto il rimborso; l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8, lett. c, del d.P.R. n. 2083 del 1962 e degli artt. 1, 3 e 46 del d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che l'esenzione riguardasse solo stipendi ed emolumenti percepiti durante il rapporto di lavoro e non anche il trattamento pensionistico.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 8, lett. c, del d.P.R. n. 2083 del 1962 è norma speciale di stretta interpretazione e si riferisce esclusivamente agli stipendi e agli emolumenti corrisposti in costanza di rapporto di lavoro; non contempla le pensioni percepite dopo la cessazione del servizio. Ha quindi cassato la sentenza della CTR, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente per la sopravvenienza del precedente di legittimità richiamato dalla Corte.
Norme richiamate
art. 8, lett. c, d.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083
"il personale civile [...] è esente dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dai Quartieri Generali Interalleati nella loro qualità di impiegati di detti Quartieri Generali"
l'esenzione fiscale riguarda solo gli stipendi e gli emolumenti percepiti in costanza del rapporto lavorativo presso i Quartieri Generali interalleati, non anche le pensioni successive alla cessazione del servizio
artt. 1, 3 e 46 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'assoggettamento a IRPEF del trattamento pensionistico; la Corte li menziona nel quadro del motivo di ricorso, ma il nucleo decisivo è la lettura restrittiva della norma speciale sull'esenzione
la Corte lo richiama per affermare che le norme eccezionali non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione denunciato dall'Agenzia
Massime di principio
- Le agevolazioni o esenzioni fiscali previste per categorie determinate di redditi devono essere interpretate in modo restrittivo, senza estenderle a fattispecie non espressamente contemplate dal testo normativo.
- Se una norma di esenzione si riferisce agli stipendi ed emolumenti corrisposti in costanza di rapporto di lavoro, essa non si applica ai trattamenti pensionistici successivi alla cessazione del servizio, salvo previsione espressa.
- La qualificazione di una pensione come "retribuzione differita" non basta, da sola, a farne discendere l'applicazione automatica del medesimo regime fiscale previsto per la retribuzione in servizio.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando l'originario ricorso del contribuente.
- In presenza di un orientamento di legittimità sopravvenuto nel corso del giudizio, le spese possono essere compensate integralmente.
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