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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07276/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita di un appartamento situato a Pisa, nel quale la promissaria acquirente aveva immesso nel possesso dell'immobile e aveva versato solo parte del prezzo. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto che l'immobile presentasse irregolarità urbanistiche, accogliendo la domanda della promissaria acquirente di riduzione del prezzo, trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c. al minor prezzo e risarcimento dei danni, oltre alla domanda di manleva proposta dalla promittente venditrice nei confronti della propria dante causa. La Corte d'appello di Firenze ha invece ritenuto che l'abuso edilizio fosse stato sanato e che, quindi, non vi fosse inadempimento della venditrice; ha qualificato come grave e perdurante l'inadempimento della promissaria acquirente, che aveva rifiutato di stipulare il definitivo al prezzo pattuito e aveva mantenuto la detenzione del bene per quasi vent'anni. Con il ricorso per cassazione la promissaria acquirente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1453, 1455, 1375 e 1366 c.c., sostenendo che la risoluzione richiede l'accertamento dell'imputabilità soggettiva dell'inadempimento e che la Corte territoriale aveva omesso di verificare colpa o mala fede della stessa; 2) violazione degli artt. 345, comma 3, c.p.c. e 213 c.p.c. per l'ammissione in appello di un'attestazione comunale sulla regolarità urbanistica; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., contestando il valore probatorio delle attestazioni del tecnico comunale utilizzate per ritenere sanato l'abuso; 4) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di esecuzione specifica del preliminare al prezzo convenuto, che la ricorrente assumeva essere stata erroneamente dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava a contestare il giudizio di fatto della Corte d'appello sulla colpa della parte inadempiente; la Corte ha richiamato il principio per cui la colpa dell'inadempiente si presume fino a prova contraria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la decisione di merito risultava autonomamente sorretta dalle prove già acquisite in primo grado e il documento prodotto in appello era stato richiamato in modo non decisivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una diversa valutazione delle prove documentali riservata al giudice di merito. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte d'appello si era comunque pronunciata nel merito sulla domanda di esecuzione specifica del preliminare, rigettandola in quanto presupponeva un inadempimento della controparte, inadempimento invece insussistente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione per inadempimento presuppone un inadempimento rilevante, ma la censura che mira a contestare l'accertamento di fatto sulla colpa non è scrutinabile come violazione di legge.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell'inadempimento va valutata nel quadro dell'accertamento di merito; la censura in cassazione non può trasformarsi in contestazione del fatto.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non accolto: non è stata ravvisata violazione dei doveri di buona fede nella valutazione dell'inadempimento.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non può essere usato per contestare un accertamento di fatto mascherandolo da violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito ha comunque deciso la domanda nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il mezzo appropriato per censurare, nei limiti consentiti, l'accertamento di fatto; non può essere surrettiziamente sostituito da una denuncia ex n. 3.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    La censura sull'ammissione del documento in appello è inammissibile se la decisione non ne dipende in modo decisivo.

  • art. 213 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla richiesta di acquisizione di un documento da una pubblica amministrazione, ma la censura è stata dichiarata priva di interesse.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è consentito in cassazione sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove documentali.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione dell'attendibilità e dell'efficacia probatoria dei documenti spetta al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo che contesta il valore delle attestazioni documentali tendeva a ribaltare l'apprezzamento probatorio riservato al giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la domanda sia stata esaminata e rigettata nel merito.

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di esecuzione specifica del preliminare presuppone l'inadempimento della controparte al definitivo alle condizioni pattuite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di risoluzione per inadempimento, la colpa del debitore è presunta sino a prova contraria; il debitore che voglia sottrarsi alla risoluzione deve allegare e provare circostanze positive idonee a dimostrare che l'inadempimento non gli è imputabile nonostante la diligenza normale.
  • Nel ricorso per cassazione, non è ammissibile prospettare come violazione di legge una censura che, in realtà, mira a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specie quanto alla valutazione della colpa o dell'efficacia delle prove documentali.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito, anche dopo avere qualificato una domanda come tardiva o inammissibile, si sia comunque espresso nel merito rigettandola per difetto del presupposto sostanziale.
  • Una censura sull'acquisizione di un documento o sulla sua efficacia probatoria è inammissibile per carenza di interesse se la decisione impugnata è sorretta autonomamente da altre risultanze istruttorie non investite in modo decisivo dal motivo.
  • La domanda di esecuzione specifica del contratto preliminare richiede che risulti l'inadempimento della controparte alle condizioni pattuite; se l'inadempimento è invece del promissario acquirente, la domanda non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioniProveSpese di liteInadempimento
RamiImmobiliareProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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