Cassazione Civile, Ordinanza n. 06927/2025 del 15/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2013, emesso dal Comune per omesso versamento in ragione di una maggiore superficie occupata rispetto a quella dichiarata nell'ambito di una concessione demaniale marittima. La società contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, da un lato, la decadenza del potere di accertamento e il ne bis in idem per la presenza di un precedente giudicato su un diverso avviso relativo allo stesso tributo e allo stesso periodo d'imposta; dall'altro, l'illegittimità dell'avviso per violazione della disciplina sulla denuncia e sull'accertamento dei tributi locali. La CTP aveva accolto il ricorso. La CTR, pur escludendo un effetto preclusivo del giudicato, aveva comunque ritenuto tardiva la notifica del nuovo avviso, assumendo applicabile il termine del 31 dicembre 2018. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1, comma 161, l. 296/2006 e dell'art. 64, comma 1, d.lgs. 507/1993, sostenendo che l'obbligo dichiarativo e il dies a quo per la decadenza dovessero essere sempre riferiti all'anno successivo a quello d'imposta, a prescindere dal momento di inizio dell'occupazione nell'anno di riferimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi del Comune e ha confermato che, in materia di TARSU/TARI e tributi locali analoghi, il termine decadenziale per l'accertamento va individuato in relazione al momento in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Poiché nel caso concreto l'occupazione non era iniziata nel 2013, ma risultava da anni precedente e da verifiche già svolte nel 2010, il termine quinquennale è maturato il 31 dicembre 2018, mentre l'avviso era stato notificato solo il 13 dicembre 2019, quindi oltre il termine di decadenza. Le spese sono state compensate integralmente per l'esistenza di un consolidamento giurisprudenziale intervenuto solo nel 2022. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 161, l. 296/2006
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
Per i tributi locali, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al momento in cui la dichiarazione o il versamento erano dovuti; il termine decorre in base al concreto momento in cui l'obbligo dichiarativo o di pagamento sorge, non automaticamente dall'anno successivo al periodo d'imposta.
art. 1, comma 171, l. 296/2006
Il regime del comma 161 si applica anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge, non solo a quelli sorti successivamente.
art. 64, comma 1, d.lgs. 507/1993
entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione
Il termine per la denuncia va collegato all'inizio effettivo dell'occupazione o detenzione; se questa è già in corso fin dall'inizio del periodo d'imposta, il termine decorre da quell'anno, mentre se inizia dopo, il dies a quo si colloca nell'anno successivo solo in rapporto al momento di avvio dell'occupazione.
Richiamato dalla CTR come parametro temporale, ma la Corte di cassazione ha corretto l'impostazione applicando la disciplina speciale dei tributi locali di cui alla l. 296/2006.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di tributi locali, il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento va calcolato secondo l'art. 1, comma 161, l. 296/2006, con riferimento al momento in cui la dichiarazione o il versamento erano dovuti, e non in modo astratto rispetto all'annualità d'imposta.
- La formula 'entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione' deve essere letta in relazione all'effettivo inizio dell'occupazione: se l'occupazione è già in corso all'inizio dell'anno, il termine opera diversamente rispetto al caso in cui essa inizi in un momento successivo.
- Quando il contribuente occupa o detiene il bene da più anni, l'amministrazione non può differire oltre il quinquennio la notifica del nuovo avviso di accertamento, neppure se il tributo riguarda annualità pregresse e anche se precedenti avvisi siano stati annullati, salvo diverse preclusioni non rilevanti nel caso esaminato.
- Se il giudizio di legittimità si conclude con rigetto del ricorso, la parte ricorrente può essere gravata dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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