Cassazione Civile, Ordinanza n. 28315/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa avviata dal Comune di Crotone su un compendio immobiliare di una famiglia, all’esito della quale, in sede transattiva, fu riconosciuta agli espropriati una somma superiore a undici milioni di euro, pagata in rate tra il 2013 e il 2015. L’Amministrazione finanziaria contestò che il Comune non avesse operato la ritenuta d’acconto e che i privati non avessero dichiarato la plusvalenza nella propria dichiarazione dei redditi, emettendo atti impositivi sia verso il Comune sia verso i privati. Nel giudizio tributario il Comune aderì alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018, ma i privati non presentarono domanda. I giudici di merito ritennero che la definizione del Comune producesse effetti anche nei confronti dei privati, qualificandoli come coobbligati, e dichiararono estinto il giudizio nei loro confronti. L’Agenzia delle entrate ricorse per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, sostenendo che: i privati non avevano presentato alcuna domanda di definizione; non vi era coobbligazione in senso tecnico tra Comune e privati; la definizione agevolata da parte di un soggetto non poteva estendersi automaticamente agli altri senza una distinta istanza. Il contribuente resistette con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che la definizione agevolata delle controversie tributarie richiede, come presupposto necessario, la presentazione di una distinta domanda da parte del soggetto legittimato, entro i termini e per ciascuna controversia autonoma. Ha inoltre rilevato che l’estensione degli effetti della definizione ai coobbligati opera solo se vi sia una valida definizione perfezionata dal coobbligato stesso, non potendo il giudice dichiarare l’estinzione del giudizio per il solo fatto che un terzo abbia aderito alla procedura. Poiché i privati non avevano presentato domanda di definizione agevolata, la sentenza di merito è stata cassata con rinvio al giudice tributario di merito affinché riesamini la fondatezza della pretesa impositiva.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura in cassazione è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018.
comma 1, comma 6, comma 8, comma 14
La definizione agevolata richiede una domanda distinta per ciascuna controversia autonoma e il pagamento degli importi dovuti; l’effetto favorevole per i coobbligati opera solo in presenza di una definizione validamente perfezionata dal coobbligato. La mera adesione di un terzo non basta a determinare l’estinzione del giudizio degli altri soggetti.
La procedura di definizione agevolata è ricondotta, sul piano sostanziale, a una logica transattiva con effetti novativi ed estintivi della controversia.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata delle controversie tributarie, la presentazione di una distinta domanda da parte del soggetto legittimato è un presupposto indefettibile per accedere al beneficio.
- L’effetto estensivo della definizione agevolata nei confronti di altri soggetti opera solo se ricorrono i presupposti normativi previsti dalla disciplina speciale e non può essere desunto in via automatica dalla posizione processuale o dalla comune origine del debito.
- Il giudice non può dichiarare l’estinzione del giudizio per adesione agevolata di un soggetto diverso dalla parte senza una valida manifestazione di volontà della parte interessata, poiché il principio della domanda impedisce una pronuncia estintiva fondata su una volontà non espressa o non univoca.
- In tema di controversie tributarie, la nozione di controversia autonoma va riferita a ciascun atto impugnato, non al contenuto plurimo o alla pluralità di imposte o annualità contenute nello stesso atto.
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