Sentenza del 16/04/2024 n. 10221 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. ha proposto ricorso per revocazione contro l'ordinanza della Cassazione n. 18968/2021, denunciando un errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c. Sosteneva che la Corte avesse erroneamente affermato che non erano state fornite giustificazioni sulla riconducibilità al contribuente delle somme detenute presso la filiale HSBC di Ginevra, nonostante contestazioni e documenti prodotti nelle fasi amministrativa e giudiziale. Nella fase rescissoria ribadiva inoltre che la "fiche" della Lista Falciani avrebbe valore soltanto indiziario e non sarebbe sufficiente, da sola, a provare che le somme fossero suoi redditi. La controversia originaria riguardava l'accertamento IRPEF 2009, fondato su disponibilità finanziarie per € 2.716.322,66 non indicate nel quadro RW.
La decisione
La Cassazione ha respinto la richiesta di sospensione o estinzione collegata alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022: la definizione riguardava carichi affidati alla riscossione, non il presente giudizio sull'accertamento, e la revocazione era l'unico rimedio esperibile dopo il rigetto del precedente ricorso per cassazione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione: la pretesa svista riguardava una valutazione delle difese e delle prove, non una mera percezione erronea di un fatto incontroverso; inoltre la contestazione della titolarità o disponibilità delle somme avrebbe dovuto essere proposta contro la sentenza di merito con l'ordinario ricorso per cassazione, non introdotta in revocazione. La precedente ordinanza che aveva rigettato il ricorso contro la sentenza della CTR Campania, la quale aveva accolto l'appello dell'Agenzia e confermato l'accertamento, resta quindi ferma. A.A. è stato condannato a rifondere all'Agenzia € 5.800, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato tenuto, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Norme richiamate
Art. 1, commi 231 ss. e comma 236, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Tale definizione agevolata, pertanto, presentata ai sensi dell'art. 1, commi 231 ss., della legge n. 197/2022, non riguarda il presente giudizio, che non ha ad oggetto i carichi a ruolo nei confronti del contribuente (art. 1, comma 236, legge n. 197/2002), ma ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza della pretesa tributaria, in forza dell'avviso di accertamento impugnato dal contribuente, ed alla base di quel ruolo.
La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione non estende i suoi effetti al giudizio che verte sull'accertamento tributario posto a fondamento dei carichi.
L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compreso quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza e l'altra dagli atti processuali.
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo in presenza di una divergenza percettiva immediata e obiettiva tra quanto risulta dagli atti e quanto supposto nella decisione; non serve a contestare una valutazione giuridica o probatoria. La pendenza del termine per la revocazione non impedisce, nei casi indicati dalla decisione, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.
Art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore in questione, pertanto, deve, in particolare: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolare indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.
L'errore revocatorio deve riguardare un fatto incontroverso, non già una questione valutata dal giudice, ed essere evidente e decisivo. Non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento delle difese o delle prove.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Quando ricorrono i presupposti processuali conseguenti al rigetto o all'inammissibilità dell'impugnazione, il ricorrente è tenuto, se dovuto, a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già previsto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è un ulteriore grado di giudizio: non permette di correggere una valutazione delle prove o delle argomentazioni, né di riproporre questioni che avrebbero dovuto essere dedotte con l'impugnazione ordinaria.
- Per ottenere la revocazione occorre indicare un fatto processuale incontestabile che il giudice abbia percepito in modo opposto a quanto risulta dagli atti; l'errore deve essere immediatamente verificabile e tale da poter determinare un esito diverso.
- Una contestazione sulla titolarità o disponibilità di somme, se riguarda il presupposto fattuale della decisione di merito, deve essere sollevata con i mezzi ordinari contro quella decisione e non può essere introdotta per la prima volta in revocazione della pronuncia di legittimità.
- La definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo non equivale, di per sé, alla definizione della controversia sull'avviso di accertamento che li ha originati; occorre verificare l'oggetto specifico del giudizio e quello della procedura agevolativa.
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