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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22662/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del 02/12/2024 del Giudice per le indagini preliminari di Torino che aveva concesso a Quartararo 45 giorni di liberazione anticipata in relazione al periodo di lavoro di pubblica utilità svolto. Il ricorrente denunciava violazione di legge per incompetenza funzionale del Giudice dell'esecuzione, sostenendo che la competenza a decidere sulla liberazione anticipata spetti al magistrato di sorveglianza, e che l'istituto della liberazione anticipata non fosse applicabile ad una pena che avrebbe "nessunchè di detentivo".

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente: la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice dell'esecuzione e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Tuttavia la Corte ha anche stabilito che l'istituto della liberazione anticipata di cui all'art. 54 ord. pen. è applicabile alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (in ragione del combinato disposto di artt. 57 e 76 della legge n. 689/1981 e dell'art. 47, comma 12-bis ord. pen.), ma che la competenza a concedere o negare tale beneficio è espressamente riservata al magistrato di sorveglianza (art. 69, art. 69-bis, art. 70 ord. pen.). Di conseguenza la concessione disposta dal Giudice dell'esecuzione è da considerarsi adottata da organo funzionalmente incompetente e va annullata.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4 cod. proc. pen.

    Regola le modalità semplificate di decisione (ordinanza senza formalità e senza fissazione di udienza) richiamata dal giudice dell'esecuzione per l'adozione dell'ordinanza impugnata; la Corte però rileva che tale modalità non soppianta la competenza funzionale espressa attribuita ad altro giudice.

  • art. 20-bis cod. pen. (d.lgs. 10/10/2022, n.150)

    Inserisce il lavoro di pubblica utilità tra le pene sostitutive delle pene detentive brevi, contribuendo all'equiparazione normativa rispetto ad altre misure sostitutive.

  • art. 57, comma 1, legge n. 689/1981

    "per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo"

    La Corte lo interpreta come base normativa per ritenere che il lavoro di pubblica utilità abbia rilevanza ai fini degli effetti giuridici propri delle pene detentive, aprendo la strada all'applicazione di benefici premiali compatibili.

  • art. 76 legge n. 689/1981

    Prevede l'applicazione, in quanto compatibili, di specifici articoli dell'ordinamento penitenziario alle pene sostitutive; la Corte lo usa per collegare il lavoro di pubblica utilità agli istituti premiali dell'ordinamento penitenziario.

  • art. 47, comma 12-bis ord. pen.

    "all’affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale...può essere concessa la detrazione di pena di cui all’art. 54"

    Richiamato per analogia: il richiamo a questa disposizione nell'ambito delle pene sostitutive porta a ritenere applicabile, nei limiti di compatibilità, la disciplina della detrazione di pena anche ai lavori di pubblica utilità.

  • art. 54 ord. pen. (testo riformato dal d.l. 4/7/2024, n.92 conv. l.8/8/2024 n.112)

    "al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare"

    La Corte ne individua la natura premiale e la funzione rieducativa; pur essendo storicamente collegata all'espiazione di pene detentive, la giurisprudenza e la recente riforma consentono l'applicazione anche quando la pena è eseguita in forme non carcerarie, purché il rapporto esecutivo non sia esaurito.

  • art. 56-bis e art. 56-ter legge n. 689/1981

    Descrivono la disciplina esecutiva del lavoro di pubblica utilità, le sue caratteristiche orarie, prescrizioni e finalità rieducative; la Corte ne trae conferma della compatibilità con l'obiettivo del beneficio premiale.

  • art. 63, comma 3 e segg. legge n. 689/1981

    "L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale. Al termine del lavoro di pubblica utilità, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale..."

    La disposizione attribuisce al giudice che ha applicato la pena la competenza sulle questioni di esecuzione e sul controllo periodico, conferendo al giudice ordinante funzioni esecutive ma non la competenza alla concessione del beneficio della liberazione anticipata.

  • art. 64, comma 2 legge n. 689/1981

    Riserva al giudice che ha applicato la pena la competenza a decidere sulla modifica delle prescrizioni relative al lavoro di pubblica utilità, con ordinanza ai sensi dell'art. 667 c.p.p.

  • art. 69, comma 8 ord. pen. e art. 69-bis (legge 26/7/1975 n.354)

    "Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza"

    La Corte sottolinea che la competenza a concedere o negare la liberazione anticipata spetta espressamente al magistrato di sorveglianza: norma testuale decisiva che esclude la competenza del giudice dell'esecuzione in materia di concessione del beneficio.

  • art. 70, comma 1 ord. pen.

    "il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti"

    Conferma la modalità di decisione del magistrato di sorveglianza e la competenza esclusiva in ordine alla concessione della liberazione anticipata.

Massime di principio

  • La liberazione anticipata di cui all'art. 54 ord. pen. è applicabile anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: il nuovo assetto normativo e la giurisprudenza consentono l'estensione del beneficio quando il rapporto esecutivo non sia esaurito e sia dimostrabile il percorso rieducativo.
  • La competenza a concedere o negare la liberazione anticipata è del magistrato di sorveglianza (art. 69, art. 69-bis, art. 70 ord. pen.); ordini adottati da altri giudici in tale materia sono affetti da incompetenza funzionale e possono essere annullati.
  • Le decisioni del giudice che ha applicato la pena (es. modifiche delle prescrizioni del lavoro di pubblica utilità, controllo dell'esecuzione) restano di sua competenza, ma non la concessione del beneficio della riduzione di pena: occorre distinguere fra atti di esecuzione e atti di concessione di benefici premiali.
  • In caso di istanza di liberazione anticipata relativa a pene sostitutive, la parte interessata (difesa o pubblico ministero) deve presentare il ricorso/istanza al magistrato di sorveglianza; se un giudice dell'esecuzione provvede invece sull'istanza, è possibile chiedere l'annullamento per incompetenza.
  • Prima di richiedere o concedere la liberazione anticipata in contesti non detentivi, verificare la sussistenza del "rapporto esecutivo" non esaurito e documentare il percorso rieducativo/di reinserimento (relazioni UEPE, svolgimento effettivo del lavoro, condotta), poiché sono elementi decisivi per la valutazione del beneficio.

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