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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03881/2025 del 15/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente acceso nel 1999 ed estinto nel 2011, connesso a linee di credito. La società correntista aveva agito per ottenere la declaratoria di invalidità, inefficacia o nullità di clausole relative a interessi debitori ultralegali, commissioni di massimo scoperto, costi e competenze, variazioni unilaterali del tasso e antergazioni/postergazioni delle valute, chiedendo la restituzione delle somme asseritamente indebitamente addebitate, anche in relazione a supposti interessi usurari in alcuni trimestri del 2009-2011. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione, ritenendo che la documentazione prodotta dalla correntista fosse insufficiente a ricostruire esattamente il rapporto, anche perché mancavano gli estratti conto analitici per la gran parte del periodo, nonostante una richiesta ex art. 119 TUB non soddisfatta dalla banca. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel riparto dell’onere probatorio; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., censurando l’apprezzamento delle risultanze della c.t.u. e la ritenuta insufficienza probatoria della documentazione bancaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso la proposta del consigliere relatore, rilevando che la sentenza impugnata non aveva violato l’art. 2697 c.c., ma si era limitata a valutare in fatto l’insufficienza della prova documentale offerta dalla correntista. Ha inoltre affermato che il ricorso, pur formalmente prospettato come censura di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e delle conclusioni del c.t.u., attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, a ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell’onere della prova è configurabile in cassazione solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si censuri la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    non consente di trasformare in violazione di legge una censura che riguarda in realtà l’apprezzamento del materiale probatorio

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni né il dissenso rispetto alla valutazione del c.t.u.

  • art. 119 TUB

    richiamato solo per indicare la richiesta precontenziosa di copia del contratto e della documentazione bancaria

  • art. 380-bis c.p.c.

    la causa è stata definita in conformità alla proposta del consigliere delegato

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    in ragione della definizione conforme alla proposta è stata applicata la condanna alle ulteriori somme previste dalla norma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, il correntista che agisce deve provare i pagamenti effettuati e la mancanza di una valida causa dell’attribuzione patrimoniale a favore della banca.
  • La prova delle movimentazioni di conto non richiede necessariamente la produzione dell’intera serie degli estratti conto, ma può essere fornita anche aliunde; tuttavia il materiale alternativo deve consentire una ricostruzione certa e completa del rapporto, eventualmente con l’ausilio della c.t.u., restando l’apprezzamento finale di merito insindacabile in cassazione.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia invertito il riparto dell’onere probatorio; non è invece ammissibile quando, sotto tale etichetta, si contesti la valutazione delle prove.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone un preciso fatto storico non considerato dal giudice, e non può essere utilizzato per contestare questioni, argomentazioni o le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente errori di diritto o omesso esame di fatti, miri in sostanza a una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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