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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 672/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso in Cassazione è stato proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva riconosciuto a Nicola Iengo l'equa riparazione per 183 giorni di arresti domiciliari (20/02/2016-20/08/2016) con liquidazione basata sul criterio aritmetico (117,00 euro/giorno + 25,00 euro/giorno per personalizzazione), dopo che lo Iengo era stato assolto con sentenza irrevocabile. Il Ministero ha dedotto, tra l'altro, omissione di valutazione della memoria difensiva, carenza motivazionale circa l'insussistenza del dolo o della colpa grave che potrebbero escludere il diritto all'indennizzo, e mancata considerazione di elementi fattuali (frequentazioni ambigue con Emanuele Grasso, ripetuti contatti telefonici, scelta difensiva di non rispondere all'interrogatorio) che avrebbero potuto giustificare la misura cautelare o ridurre il quantum per colpa lieve; ha inoltre censurato la quantificazione dell'indennizzo e chiesto la condanna alle spese nel precedente grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendolo fondato per omissione motivazionale: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno richiamato il dovere del giudice della riparazione di accertare d'ufficio l'eventuale causa impeditiva rappresentata dal dolo o dalla colpa grave del richiedente e di valutare il comportamento processuale ed extraprocessuale (anche ai fini della quantificazione, in caso di colpa lieve). Alla Corte di appello rinviata è demandata anche la regolazione delle spese dei giudizi, compreso quello di legittimità.

Norme richiamate

  • art.315 cod. proc. pen.

    Individuato il ruolo del giudice adito per la riparazione: la Corte d'appello è il giudice competente a decidere sulla domanda di indennizzo per ingiusta detenzione.

  • art.314 cod. proc. pen.

    Stabilisce il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e la causa impeditiva quando l'interessato abbia dato con dolo o colpa grave causa all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice della riparazione di accertare d'ufficio tale elemento.

  • art.606, comma 1, lett. b), c) e e) cod. proc. pen.

    Norme sulle motivazioni di ricorso per cassazione: violazione di legge e carenza motivazionale sono state richiamate per censurare la decisione della Corte territoriale.

  • art.121 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle memorie difensive: l'omessa valutazione di una memoria non determina di per sé nullità, ma può incidere sulla congruità e correttezza della motivazione del provvedimento.

  • art.1227 cod. civ.

    Norma civile richiamata in rapporto alla quantificazione del danno e alla commisurazione della responsabilità (rilevante per la valutazione di eventuale colpa nel quantum).

  • art.2056 cod. civ.

    Richiamata rispetto ai criteri di liquidazione del danno patrimoniale, con riferimento alla necessità di adeguata motivazione nella quantificazione dell'indennizzo.

  • art.81, art.110, art.629 e art.628, comma 2, cod. pen.

    Articoli penali menzionati nei fatti come contestazioni originarie (concussione/estorsione e concorso); rilevanti per il contesto fattuale ma la decisione di legittimità si è concentrata sul corretto inquadramento procedurale e motivazionale relativo alla riparazione.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione (art.315 c.p.p.) deve accertare d'ufficio l'assenza di cause impeditrici del diritto all'indennizzo: se l'interessato ha dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, il diritto è escluso.
  • L'omessa valutazione di memorie difensive non è automaticamente nulla ma può rendere la motivazione insufficiente: il giudice deve trattare e motivare espressamente su argomentazioni difensive rilevanti e decisive.
  • La decisione di riconoscere l'indennizzo dopo sentenza di proscioglimento o assoluzione non è automatica: il giudice della riparazione valuta autonomamente fatti e comportamenti processuali/extraprocessuali con criteri diversi da quelli del giudice penale.
  • Nella quantificazione dell'indennizzo il giudice deve considerare anche la presenza di colpa lieve del richiedente, che può ridurre il quantum rispetto al criterio aritmetico applicato meccanicamente.
  • Se il giudice territoriale omette di motivare su elementi che possono incidere sull'esclusione o sulla diminuzione del diritto, la decisione è annullabile e la questione può essere rimessa per nuovo esame (rinvio).
  • La parte che denuncia l'omessa considerazione di una memoria deve indicare quale argomento decisivo non valutato; tuttavia il giudice ha comunque il dovere di valutare d'ufficio condizioni dell'azione rilevanti come il dolo o la colpa grave.

Testo integrale

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