Cassazione Civile, Ordinanza n. 35525/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un professionista che svolgeva attività di commercialista aveva presentato istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, sostenendo di non essere dotato di autonoma organizzazione e quindi di non essere soggetto al tributo. A fronte del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi conferma in appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2 e 3, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che i compensi corrisposti a terzi non erano stati correttamente qualificati come prestazioni occasionali e che, in ogni caso, spettava al contribuente dimostrarne l’occasionalità e quindi l’insussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. La memoria del contribuente ha inoltre affermato l’avvenuto rimborso delle somme, ma senza fornirne prova; la Corte ha quindi esaminato il merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che i giudici di merito si erano limitati a richiamare i principi sull’IRAP e sull’autonoma organizzazione senza svolgere un concreto accertamento in fatto sulla natura, continuità, entità e modalità delle collaborazioni con terzi, elemento decisivo per stabilire se il professionista fosse o meno dotato di autonoma organizzazione. In particolare, la sentenza impugnata non aveva adeguatamente valutato le risultanze del quadro RE e non aveva spiegato perché i compensi a terzi dovessero essere ritenuti non decisivi. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione di legge dedotta come vizio di legittimità
È il parametro processuale con cui è stata censurata la sentenza per falsa applicazione della disciplina IRAP e della regola sull’onere della prova.
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
presupposto dell'IRAP è "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"
L’IRAP colpisce solo le attività autonomamente organizzate; per il lavoro autonomo il presupposto non è in re ipsa e va verificato in concreto.
art. 1 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
imposta a carattere reale
La Corte richiama la natura reale dell’IRAP, distinta dall’imposta sul reddito, per affermare che essa colpisce il valore aggiunto prodotto da attività organizzate.
art. 3, comma 3, lett. c), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
È richiamato dall’Agenzia nel ricorso come norma rilevante ai fini dell’individuazione del presupposto impositivo del professionista.
L’onere di provare l’insussistenza dell’autonoma organizzazione, quando si chiede il rimborso dell’IRAP versata, grava sul contribuente.
Massime di principio
- In tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione per il lavoro autonomo non si presume e deve essere accertato in concreto dal giudice di merito, con valutazione specifica di beni strumentali e utilizzo di lavoro altrui.
- Chi chiede il rimborso dell’IRAP già versata ha l’onere di provare l’assenza del presupposto impositivo, cioè di dimostrare che l’attività professionale era svolta senza autonoma organizzazione.
- La presenza di compensi a terzi non è di per sé sufficiente né automaticamente irrilevante: occorre verificare se si tratti di collaborazioni occasionali o di apporti non occasionali, nonché la loro consistenza, entità e modalità di impiego.
- È viziata la decisione di merito che si limiti ad affermazioni astratte sul concetto di autonoma organizzazione senza applicare tali principi ai dati fattuali risultanti dagli atti.
- Il sindacato di legittimità resta limitato alla correttezza giuridica e alla congruità motivazionale dell’accertamento di merito sul requisito dell’autonoma organizzazione.
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